AI Omnibus, cosa hanno cambiato le commissioni Imco e Libe

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BRUXELLES (Public Policy Bytes) – Le commissioni Giustizia (Libe) e Mercato interno (Imco) del Parlamento Ue hanno approvato il mandato negoziale sulla proposta di regolamento omnibus per semplificare l’AI Act, che ora dovrà passare anche per l’esame della plenaria, la prossima settimana. Il mandato approvato dalle commissioni è molto simile a quello approvato la settimana scorsa dal Consiglio Ue.

Ecco i principali cambiamenti rispetto alla proposta della Commissione europea:

DATE PRECISE PER APPLICAZIONE SISTEMI ALTO RISCHIO

Introdotto un calendario preciso per l’applicazione differita delle norme relative ai sistemi ad alto rischio: le nuove date di applicazione sarebbero il 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA ad alto rischio autonomi e il 2 agosto 2028 per i sistemi di IA ad alto rischio integrati nei prodotti. La Commissione aveva proposto di prorogare fino a 16 mesi il termine per l’applicazione delle norme relative ai sistemi di IA ad alto rischio, in modo che le norme entrassero in vigore non appena la Commissione avesse confermato la disponibilità degli standard e degli strumenti necessari.

Di conseguenza, sono state modificate anche le norme transitorie. Se adesso la normativa prevede che tutti i sistemi ad alto rischio esistenti prima del 2 agosto 2026 sono coperti dalla regola transitoria, con l’emendamento di compromesso approvato la regola transitoria vale per i sistemi esistenti prima dell’entrata in applicazione delle regole high-risk, quindi 2 dicembre 2027 e 2 dicembre 2028, a seconda dei casi.

ARRIVA DIVIETO APP NUDIFICAZIONE

Introdotto il divieto per le cosiddette app di nudificazione. Ad essere vietata sarà “l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA che altera, manipola o genera artificialmente immagini o video realistici in modo da rappresentare attività sessualmente esplicite o le parti intime di una persona fisica identificabile, senza il consenso di tale persona”, si legge nel testo concordato.

Il divieto non si applica ai fornitori o agli utilizzatori di sistemi di IA che hanno adottato misure di sicurezza efficaci per impedire la generazione di queste rappresentazioni ed evitare un uso improprio in modo continuativo, dopo che il sistema è stato immesso sul mercato o messo in servizio, nonostante l’intenzione del fornitore o dell’utilizzatore. Viene precisato che “il presente divieto non impedisce ai fornitori di IA di sviluppare le capacità” necessarie a queste app.

USO DATI SENSIBILI CON CONDIZIONI

I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio possono eccezionalmente trattare dati sensibili, se serve per individuare o correggere bias nei sistemi, a determinate condizioni. I bias non possono essere individuati usando altri dati, come dati sintetici o dati anonimizzati. I dati devono essere protetti con pseudonimizzazione, tecniche di sicurezza avanzate e limitazioni al riutilizzo. Deveno esserci controlli stretti sugli accessi, quindi registri di chi accede e obblighi di riservatezza. Solo personale autorizzato può vedere i dati. I dati sensibili non possono essere trasferiti o condivisi con altre parti. Inoltre, i dati devono essere cancellati quando il bias è stato corretto o quando scade il periodo di conservazione. Nel registro dei trattamenti previsto dal GDPR bisogna spiegare perché servivano o dati sensibili e perché non si potevano usare altri dati.

Il ricorso ai dati sensibili per la correzione dei bias potrà valere anche per altri sistemi AI, non solo quelli high-risk, ma in via eccezionale, solo se necessario e proporzionato e se tutte le garanzie sono rispettate.

MANTENUTO OBBLIGO REGISTRAZIONE SISTEMI NON AD ALTO RISCHIO

L’obbligo di registrazione nel database europeo dei sistemi di IA anche per alcuni sistemi che non sono considerati high-risk viene mantenuto. La proposta della Commissione elimina questo obbligo e lo sostituisce con una auto-valutazione del produttore, documentata, da mattere a disposizione delle autorità di controllo, qualora richiesta. L’emendamento di compromesso approvato elimina questa disposizione e mantiene l’obbligo di registrazione previsto dall’AI Act attuale. (Public Policy Bytes) NAF