28th Regime, cosa prevede il mandato negoziale approvato dal Consiglio

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BRUXELLES (Public Policy Europe) – Con l’accordo sulle modifiche da adottare rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio Ue ha approvato venerdì scorso il testo sul 28th Regime da presentare ai negoziati col Parlamento europeo. Le due istituzioni hanno concordato con la Commissione europea di concludere i negoziati interistituzionali sul testo del regolamento entro la fine dell’anno. Sono diverse le modifiche proposte dal Consiglio: dall’aggiunta di nuovi controlli preventivi alla limitazione della normativa fiscale sulle stock option.

Ecco nel dettaglio una sintesi dei principali aspetti del mandato negoziale approvato dal Consiglio:

FONDAZIONE DELLA EU INC

Il testo adottato dal Consiglio chiarisce che i modelli standard di statuto societario proposti a livello Ue dalla Commissione devono essere commisurati alle dimensioni e ai modelli di governance delle future società “EU Inc”. Utilizzando i modelli standard Ue viene soddisfatto qualsiasi requisito nazionale di forma pubblica o atto notarile. Sui modelli di statuto diversi da quelli standard viene applicata la legge nazionale incluso eventualmente l’obbligo di atto notarile. Nel mandato negoziale del Consiglio resta l’obbligo di redigere lo statuto nella lingua ufficiale dello Stato membro e “in un’altra lingua a scelta del commercio internazionale”. La EU Inc è responsabile per i danni causati a terzi da una traduzione internazionale inesatta o fuorviante.

L’utilizzo dei modelli Ue permette a una EU Inc di poter essere registrata entro 48 ore, senza capitale minimo e a un costo massimo di 100 euro per le spese amministrative. Oltre all’uso di modelli validi a livello Ue il Consiglio Ue introduce altri limiti in cui non è possibile ricorrere alla procedura veloce. Una EU Inc deve optare per la procedura ordinaria di registrazione se ci sono dubbi sulle circostanze che potrebbero rendere un amministratore impossibilitato a esercitare il suo ruolo nello Stato di registrazione. Non può accedere alla procedura accelerata la EU Inc sospettata di ricevere incentivi particolari dallo Stato di registrazione.

Diversamente dalla proposta della Commissione, il Consiglio suggerisce di fissare il decorso delle 48 ore dal momento del pagamento delle spese amministrative e di eliminare i fine settimana e i giorni festivi dal calcolo dei termini entro cui le autorità di controllo devono accettare o rifiutare la registrazione della società. La Commissione, secondo il Consiglio, deve aggiornare in base all’inflazione ogni 5 anni il costo limite di 100 euro per le spese di registrazione. Per la procedura ordinaria resta la possibilità di registrare la EU Inc entro 5 giorni e l’obbligo di un massimo di spese di registrazione pari ai costi effettivi sostenuti dalle autorità di controllo. Per limitare eventuali abusi, Il Consiglio circoscrive la creazione di una EU Inc attraverso trasformazione, fusione o scissione nazionale solo alle imprese registrate da almeno due anni o che hanno approvato almeno due bilanci di esercizio. Il Consiglio Ue propone di inserire un divieto tassativo all’uso della procura digitale Ue per la costituzione iniziale “ex nihilo” (da zero) della EU Inc.

CONTROLLI ANTI-ABUSO E ANTI-FRODE

Gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure restrittive contro una specifica EU Inc se sussistono fondati sospetti di una “costruzione puramente artificiosa” volta ad aggirare le normative nazionali o le leggi europee o creata per scopi fraudolenti. Nel testo adottato si chiede che gli Stati possano richiedere alla EU Inc di dimostrare di svolgere un’effettiva attività economica nel loro territorio come condizione per accedere a finanziamenti pubblici.

Il testo del Consiglio propone di conferire agli Stati piena libertà di scegliere l’autorità competente dei controlli sullo statuto societario e sui futuri amministratori della EU Inc: possono svolgere questo ruolo organi amministrativi, giudiziari e notai. Per poter essere registrata, almeno uno degli amministratori della EU Inc deve essere residente nell’Ue, secondo il testo adottato. Un obbligo aggiuntivo rispetto alla proposta della Commissione prescrive che gli amministratori dichiarino di essere a conoscenza delle circostanze che possono impedire di svolgere l’incarico nello Stato di registrazione della società e dimostrino che la EU Inc ha diritto di stabilirsi nella sede indicata. Quest’ultima norma è stata introdotta per contrastare i casi di società “scatola vuota”. I controlli stabiliti dal regolamento, afferma il Consiglio, non limitano quelli in materia di anti-riciclaggio e diritto penale previsti dalla normativa nazionale. In caso di fondato sospetto l’autorità competente può rifiutare o sospendere la registrazione.

Il Consiglio ha introdotto anche un articolo specifico che permette alle autorità nazionali di verificare in caso di dubbi che la EU Inc continui a soddisfare i requisiti per l’iscrizione al registro delle imprese. Tra i “campanelli d’allarme” che dovrebbero attivare i controlli nazionali, precisa il Consiglio in un considerando, ci sono i casi di mancato deposito di bilanci, assenza prolungata di qualsiasi attività economica, registrazione di più EU Inc allo stesso indirizzo e il mancato mantenimento del centro dell’attività principale nell’Ue. L’autorità può disporre la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, sebbene secondo il Consiglio questa sia un’opzione da valutare in ultima istanza dopo aver chiesto chiarimenti, invitato a correggere le inesattezze e informato pubblicamente lo stato provvisorio della società.

Nel testo adottato viene eliminato l’elenco dettagliato dei casi in cui gli Stati membri sono chiamati a imporre sanzioni per il mancato rispetto del regolamento. Al suo posto è stato inserito un obbligo generalizzato a stabilire “misure efficaci, proporzionali e dissuasive”.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

I 27 ambasciatori hanno mantenuto l’esenzione della responsabilità per gli amministratori nel caso di decisioni d’impresa dannose se dimostrano di aver agito “con prudenza”. I dirigenti devono hanno l’onere di dimostrare di aver agito con diligenza e in maniera coerente se la decisione riguarda strettamente una deliberazione dell’assemblea dei soci. Il Consiglio esonera dalla responsabilità attribuita al Consiglio di amministrazione il dirigente che si sia opposto alla decisione. L’assenza anche giustificata dalle riunioni del board aziendale non deve essere un motivo di esonero della responsabilità, secondo il testo adottato oggi.

L’accordo di oggi propone che la responsabilità venga estesa anche agli amministratori di fatto o a chiunque eserciti un’influenza determinante sulla gestione (amministratori ombra). La responsabilità tra gli amministratori è condivisa in solido in caso di dichiarazioni false volte a ottenere il consenso dei creditori per la procedura di liquidazione rapida e se i dirigenti sono consapevoli che la firma di bilanci e dichiarazioni finanziarie compromette la solvibilità della società. In un considerando il Consiglio chiede al giudice di tenere conto anche i maggiori rischi affrontati dagli amministratori di startup e imprese innovative.

DIRITTI DEI LAVORATORI

Il testo approvato dal Consiglio ribadisce che il regolamento non uniforma a livello Ue il diritto del lavoro, gli accordi sindacali, e le normative europee sui lavoratori distaccati, sui salari minimi adeguati e le tutele contro i licenziamenti, la salute e la sicurezza sul lavoro. Il mandato negoziale estende le tutele sul quadro dei diritti dei lavoratori nelle decisioni aziendali. La proposta della Commissione europea si limitava a imporre alla EU Inc le norme di codeterminazione dello Stato di registrazione. Secondo il compromesso del Consiglio, superare la soglia del numero dei dipendenti in un altro Stato membro che attiva l’esercizio dei diritti di rappresentanza nel board aziendale deve comportare la creazione di una filiale verso cui trasferire tutti i lavoratori, la trasformazione in una società di diritto nazionale o la modifica dello statuto.

PIANI DI STOCK OPTION

Il Consiglio chiede che il diritto di opzione dei lavoratori di acquistare azioni della società “non può andare a discapito dei salari minimi legali o dei livelli retribuiti stabiliti dai contratti collettivi di lavoro”. I diritti sulle stock option non possono essere esercitati da amministratori o dipendenti che hanno oltre il 25% dei diritti di voto o sui ricavi della EU Inc e se hanno già detenuto stock option nei 24 mesi precedenti l’emissione. Il mandato negoziale non cambia la proposta della Commissione di un periodo di maturazione di 24 mesi.

Il testo adottato dal Consiglio tuttavia introduce un limite all’applicazione della tassazione agevolata. La tassazione differita al momento della vendita (e non all’assegnazione o alla maturazione delle azioni) è applicata solo alle imprese che occupano meno di 750 dipendenti e registrano un fatturato annuo inferiore a 150 milioni di euro. Il Consiglio propone anche di stabilire la base imponibile con la differenza tra il prezzo al momento della vendita e il prezzo di acquisto. L’autorità nazionale può tuttavia imporre di fissarla al valore equo di mercato nel caso in cui il prezzo di vendita sia “manifestamente sottovalutato” al punto da suggerire un’ipotesi di frode.

Tutti gli altri aspetti fiscali sono regolati dalla normativa nazionale ed eventualmente dalle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione. In un considerando il Consiglio precisa che “la decisione dei colegislatori di includere tali disposizioni si basa sulle circostanze estremamente specifiche del caso EU Inc”. Questa disposizione è stata inserita per evitare che l’eccezione di adottare decisioni in ambito fiscale senza approvazione all’unanimità costituisca un precedente normativo.

LIQUIDAZIONE ACCELERATA

Il Consiglio ha rimosso integralmente la normativa sulla liquidazione fallimentare accelerata delle EU Inc proposta dalla Commissione europea. Il testo dell’Esecutivo Ue prevedeva procedure digitali abbreviate entro 6 mesi e l’obbligo per gli Stati di istituire aste per la vendita dei beni. Per le procedure di liquidazione volontaria è previsto un diritto di opposizione che qualsiasi creditore può far valere entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda in caso di procedura rapida per società in regola. Questo farebbe ricadere la società nella liquidazione ordinaria nazionale.

GERARCHIA NORMATIVA

Il Consiglio Ue fa prevalere le norme del regolamento e dello statuto societario (nelle materie permesse dal regolamento europeo) sul diritto nazionale. Gli Stati membri mantengono pienamente i propri limiti in materia di diritto del lavoro e fiscalità (fatta eccezione per le norme sulla partecipazione dei lavoratori e sui piani di stock option stabilite dal regolamento), e nei campi della previdenza sociale, del diritto concorsuale e altre normative di settore per attività regolamentate. Nella proposta della Commissione era richiesto agli Stati membri di designare una forma giuridica nazionale in base alla quale applicare le norme residue di diritto nazionale da imporre alle EU Inc. Nel testo del Consiglio gli Stati membri possono designare una o più forme giuridiche nazionali specificando quali norme specifiche applicare a seconda della materia. Gli Stati, stando al testo, possono applicare altre disposizioni ad hoc per le EU Inc.

ENTRATA IN VIGORE

La proposta della Commissione europea prevedeva che il regolamento sul 28° regime fosse applicato interamente dopo 12 mesi dalla sua entrata in vigore. Nella posizione adottata dal Consiglio la piena efficacia della normativa viene proposta dopo 21 mesi. Il Consiglio Ue fissa al 31 luglio 2028 il termine per gli Stati Ue di adeguarsi alla normativa specifica delle EU Inc sull’agente di deposito elettronico – che consente a una EU Inc di autorizzare un terzo a firmare documenti e presentare istanze o depositi per suo conto – sul certificato societario europeo – che conterrà i dati essenziali della società – e sulla procura digitale – per autorizzare la rappresentanza della società in operazioni trasfrontaliere. (Public Policy Europe) GMA