L’abuso delle commissioni d’inchiesta come mezzo di lotta politico-giudiziaria

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di Carmelo Palma*

ROMA (Public Policy) – L’articolo 82 della Costituzione autorizza le Camere a “disporre inchieste su materie di pubblico interesse”, attraverso commissioni che procedono “alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”.

A una lettura disattenta, ignara dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, questo articolo sembrerebbe autorizzare il Parlamento a istituire organi inquirenti speciali, diversi per legittimazione, ma non per funzione, da quelli della giustizia ordinaria. Invece, con l’articolo 82 il costituente ha voluto garantire un rafforzamento del ruolo ispettivo del Parlamento anche oltre il perimetro dei rapporti con il Governo e con l’amministrazione pubblica, estendendolo a ogni questione “di pubblico interesse” e dotandolo di poteri, ma non di funzioni, uguali a quelli dell’autorità giudiziaria.

Il legislatore costituzionale non pensava affatto, però, che l’articolo 82 della Carta, così com’è scritto, potesse essere interpretato nel senso di autorizzare inchieste parlamentari parallele a quelle svolte dalle procure competenti su casi giudiziari politicamente sensibili, per intervenire in itinere sul loro svolgimento o correggerne ex post gli esiti. Si sarebbe quindi, come minimo, stupito nel vedere il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il deputato di FdI Gianluca Vinci, formulare in Parlamento un vero e proprio atto d’accusa contro il presunto mandante e il presunto organizzatore dell’aggressione al dirigente di MpS e convocare gli accusati davanti alla commissione, “garantendo loro sia l’assistenza di un legale di fiducia sia la possibilità di non rispondere alle domande”. Proprio come farebbe un procuratore della Repubblica.

Eppure è passato più di mezzo secolo da quando la Corte costituzionale confermò, di fronte al rischio di un’eccessiva estensione delle competenze della Commissione antimafia, che “l’attività di inchiesta rientra… nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale. E, ove nel corso delle indagini vengano a conoscenza di fatti che possano costituire reato, le Commissioni sono tenute a farne rapporto all’autorità giudiziaria” (sentenza n. 231/1975). Non certo a pre-istruire il procedimento penale, si potrebbe dire a proposito del caso di David Rossi, per di più sulla base delle rivelazioni di due pregiudicati già condannati, oltre che per altri reati, anche per calunnia.

Trent’anni dopo, la Corte costituzionale, pronunciandosi sul conflitto tra la Procura di Roma e la commissione d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ribadì “la diversità di àmbiti e di funzioni che caratterizza i poteri d’indagine delle Commissioni parlamentari d’inchiesta e degli organi giudiziari; diversità che fa sì che, se anche il loro esercizio possa sovrapporsi, restino tuttavia sempre distinte le finalità al perseguimento delle quali i poteri stessi sono preordinati” (sentenza n. 26/2008).

L’articolo 82 della Costituzione consente quindi la coesistenza di inchieste parlamentari e indagini giudiziarie sui medesimi fatti, ma non per le stesse finalità, perché le prime raccolgono informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni parlamentari (ad esempio, al controllo delle eventuali inefficienze degli apparati dello Stato, compresi quelli repressivo e giudiziario), mentre le seconde accertano le responsabilità penali. Pur disponendo degli stessi poteri e incontrando le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, le commissioni parlamentari non sono né interne né propedeutiche all’attività inquirente e giudicante.

Il progressivo pervertimento interpretativo dell’articolo 82 non ha portato solo a concepire le commissioni d’inchiesta come istituzioni surrogatorie o addirittura antagonistiche degli uffici giudiziari, ma anche come strumenti para-giudiziari di lotta politica. Si pensi, per restare al caso più recente, alla commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, che, anziché esaminare il funzionamento della macchina dello Stato durante la pandemia, è andata alla ricerca di scandali legati a presunte attività di malaffare.

Ricapitolando: il potere d’inchiesta delle Camere è sì finalizzato all’accertamento di fatti che possono anche essere oggetto di inchieste giudiziarie, ma è funzionale all’esercizio della funzione legislativa e dei poteri di indirizzo e controllo sull’attività del Governo propri del Parlamento, non alla contestazione di responsabilità personali di natura penale (o civile e amministrativa). Quanto più ci si allontana dalla via tracciata dalla Carta – come è avvenuto nel caso della commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi – tanto più la degradazione dell’articolo 82 a strumento di lotta politico-giudiziaria è destinata a diventare una vera e propria emergenza costituzionale. (Public Policy)

@CarmeloPalma

*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato