ROMA (Public Policy Bytes) – La Corte di Giustizia dell’Ue ha confermato la sanzione di 750 mila euro irrogata dall’Agcom a Google a luglio 2022 per contenuti che promuovevano il gioco d’azzardo online su YouTube in violazione della legge italiana, dei quali l’authority aveva ordinato la rimozione.
Il tribunale, si legge nel testo della decisione, ha stabilito che “Google può essere ritenuta responsabile per i video di YouTube pubblicati da un creatore di contenuti con cui ha stretto una partnership commerciale”, la quale “prevedeva, tra l’altro, la condivisione dei ricavi generati dalla pubblicità mostrata prima di ogni riproduzione. Prima di stipulare tale accordo, Google aveva esaminato il contenuto dei video, il tema del canale, i filmati più visti o più recenti e i relativi metadati”, sottolinea la Corte.
L’azienda aveva fatto ricorso contro la decisione dell’Agcom alla giustizia amministrativa italiana, avvalendosi della direttiva Ue sul commercio elettronico, nello specifico dell’esenzione da responsabilità di cui godono i prestatori di servizi di hosting per i contenuti caricati da terzi. La controversia era poi giunta al Consiglio di Stato, il quale aveva sottoposto la questione alla Corte europea.
Con la sentenza, i giudici dell’Ue confermano quanto stabilito dall’Agcom, che riteneva tale esenzione non applicabile al caso di specie, poiché sono esclusi dall’ambito di applicazione del diritto europeo il gioco d’azzardo “e tutte le attività a esso collegate, a causa delle profonde differenze morali, religiose e culturali che intercorrono al riguardo tra gli Stati membri”. La Corte chiarisce, tuttavia, che “l’attività di hosting online non è intrinsecamente legata al gioco d’azzardo, in quanto consiste nella memorizzazione, in modo neutrale, di contenuti forniti dall’utente senza alcun intento promozionale”, ribadendo che il fulcro della decisione riguarda i rapporti di natura commerciale.
“Per poter beneficiare dell’esenzione da responsabilità per i contenuti pubblicati su una piattaforma, il gestore deve agire in qualità di ‘prestatore di servizi intermediari’, svolgendo cioè un’attività di natura meramente tecnica, automatica e passiva, priva di qualsiasi conoscenza o controllo sulle informazioni trasmesse o memorizzate. Questa condizione non si verifica qualora il gestore analizzi, ai fini della stipula di un contratto di partnership commerciale, il tema principale di un canale video, i filmati più visti o più recenti di tale canale e i metadati a essi associati”, sottolinea un passaggio della sentenza.
Spetta dunque al giudice nazionale – conclude la Corte – “verificare, in relazione al contratto di partnership commerciale concluso con Google, se quest’ultima potesse ragionevolmente ignorare che il tema principale del canale YouTube in questione fosse il gioco d’azzardo e che contenesse video volti a promuovere tali giochi”. (Public Policy Bytes) DVZ




