ROMA (Public Policy Bytes) – È entrato in vigore l’AI basic act della Corea del Sud, legge quadro sull’intelligenza artificiale promulgata nel gennaio 2025 e le cui disposizioni vengono implementate a partire dal 22 gennaio 2026.
Il provvedimento – si legge in una nota del ministero della Scienza e delle Ict sudcoreano – è “concepito per istituire un quadro di governance nazionale per l’IA e promuovere in modo sistematico l’industria del settore e prevenire in anticipo i potenziali rischi associati all’IA”.
Principale disposizione della norma è l’introduzione, di fatto, di un obbligo di “etichettatura” dei contenuti generati dall’IA per le aziende che operano nel Paese, richiedendo loro di “indicare chiaramente agli utenti quando i contenuti sono generati da IA generativa”. Il testo legislativo, infatti, prevede che “qualora i sistemi di IA generino audio, immagini o video virtuali difficili da distinguere da contenuti reali, gli operatori economici dell’IA devono informare o indicare agli utenti, in modo tale da consentirne un chiaro riconoscimento, che tali contenuti sono stati generati da un sistema di IA”.
Tra le altre previsioni, il Governo, tramite il ministero della Scienza e delle Ict “può, previa raccolta delle opinioni dei ministeri competenti e dei governi locali, elaborare e attuare ogni tre anni un Piano generale per l’IA, al fine di rafforzare la competitività del Paese in tale ambito”. Vengono istituiti, inoltre, il Comitato nazionale per l’IA e l’Istituto per la sicurezza dell’IA – organismo, quest’ultimo, “incaricato di proteggere la vita, l’integrità fisica e i beni dei cittadini dai potenziali rischi dell’IA”.
La norma fissa anche “le basi per il sostegno governativo in ambiti quali ricerca e sviluppo, standardizzazione, politiche sui dati di addestramento dei modelli e promozione dell’adozione e dell’utilizzo dell’IA”. Sono previsti, oltre alla “designazione di cluster di IA e l’istituzione di data center”, un “sostegno specifico alle Pmi e la promozione delle startup, con l’obiettivo di sviluppare il capitale umano e favorirne la crescita”.
Infine, il testo, analogamente a quanto disposto dall’AI act dell’Unione europea, fornisce “una definizione di IA ad alto rischio e di IA generativa quali oggetti di regolamentazione, al fine di prevenire potenziali problemi derivanti da limiti tecnologici o da un uso improprio o abusivo dell’IA”. A tal riguardo, vengono stabiliti “obblighi in materia di trasparenza, sicurezza e responsabilità degli operatori”.
Tra i “sistemi di IA ad alto impatto”, avverte il legislatore, rientrano quelli che “possono incidere in modo significativo sulla vita, sull’incolumità fisica o sui diritti fondamentali” e che sono utilizzati nei settori dell’energia, dell’acqua potabile, della salute, del nucleare, dei dispositivi medici, delle indagini giudiziarie. La norma prevede che l’uso dell’IA in questi campi richieda una “supervisione umana”. (Public Policy Bytes) DVZ




