Ten-E, cosa prevede il mandato negoziale della commissione Itre

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BRUXELLES (Public Policy Europe) – Da uno scenario centrale più allargato (ma sempre in capo alla Commissione europea) a un aumento della quota di proventi da congestione da accantonare, passando per meccanismo di riduzione del rischio per i progetti di trasporto dell’idrogeno alla nuova categora di progetti per la sicurezza delle infrastrutture. Sono alcuni dei cambiamenti alla proposta della Commissione sulla revisione delle linee guida Ten-E – parte del cosiddetto Pacchetto Reti – adottati dalla commissione Industria e energia (Itre) del Parlamento Ue.

Ecco, in sintesi, le principali modifiche apportate dalla commissione Itre alla proposta della Commissione:

SCENARIO CENTRALE ALLARGATO MA RESTA A COMMISSIONE

Il compito di redigere lo scenario centrale (rinominato Scenario strategico dell’Unione) resta in capo alla Commissione, in collaborazione con le parti interessate, entro un anno (anziché due) dall’entrata in vigore del nuovo Ten-E e poi almeno ogni due anni (anziché quattro). Oltre che i settori dell’elettricità, dell’idrogeno e del gas, lo scenario centrale potrà riguardare il trasporto e lo stoccaggio di CO2. Lo scenario dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima e comprendere anche “uno scenario alternativo, che tenga conto dei progressi effettivi compiuti nella realizzazione dei piani nazionali in materia di energia e clima degli Stati membri, riflettendo diverse ipotesi politiche e di sistema”.

Dovrà essere prevista anche analisi di sensibilità obbligatorie volte a valutare la solidità della pianificazione delle infrastrutture in base a diverse ipotesi. Inoltre, gli scenari dovranno essere elaborati tenendo debitamente conto dei pertinenti strumenti di pianificazione nazionali degli Stati membri, compresi i piani nazionali in materia di energia e clima, e tener conto dei piani nazionali di sviluppo delle reti. Tra le altre cose, dovrà essere coperto l’orizzonte di pianificazione fino al 2050 e includere due periodi di pianificazione decennali consecutivi all’interno dell’orizzonte di pianificazione complessivo, il primo fino al 2040 e il successivo fino al 2050. Nel processo di consultazione previsto, la Commissione potrà anche tenere conto di eventuali scenari alternativi elaborati dal mondo accademico, a condizione che siano documentati in misura sufficiente. Inoltre, tutti i dati di input utilizzati negli scenari, nonché tutti i dati di output, dovranno essere pubblicati in formato open.

APERTURA A PIANIFICATORE INDIPENDENTE

Nella revisione del regolamento, che dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2033, la Commissione valuterà la necessità e la fattibilità dell’istituzione di un pianificatore indipendente del sistema europeo. “Tale valutazione esamina, in particolare, se tale organismo debba essere istituito come entità permanente e indipendente a livello dell’Unione, che agisca nell’interesse pubblico e alla quale siano affidati compiti relativi alla pianificazione integrata del sistema energetico, compreso lo sviluppo di uno scenario strategico dell’Unione, il contributo all’analisi costi-benefici a livello dell’intero sistema energetico e alla ripartizione transfrontaliera dei costi, nonché la formulazione di un parere sull’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco”, si legge nel testo approvato. La Commissione valuterà inoltre il mandato appropriato, la governance, le garanzie di indipendenza, i requisiti in materia di consultazione e partecipazione pubblica, nonché il possibile ruolo di tale organismo nella pianificazione e nel funzionamento delle reti a livello dell’Unione, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia e della neutralità climatica entro il 2050 al più tardi.

PROVENTI CONGESTIONE A 30%

La quota di proventi da congestione che dovrà essere accantonata sale dal 25% al 30%. L’obbligo di accantonamento non riguarda i canoni di congestione derivanti dai confini interni delle zone di offerta all’interno di uno Stato membro, così come i fondi già stanziati nella voce contabile interna separata prima dell’entrata in vigore del regolamento. Le risorse accantonate dovranno essere usate per colmare il deficit di finanziamento dei progetti di interesse comune situati nello Stato membro in cui vengono riscosse le entrate. Inoltre, i fondi dovranno servire per colmare il deficit finanziario dei progetti infrastrutturali che migliorano la flessibilità infrastrutturale dell’intero sistema energetico dell’Ue. Entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni anno, dovrà essere pubblicata una relazione sull’utilizzo dei proventi derivanti dalla congestione.

INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE PER PROGETTI GREEN

Garantito ai progetti green lo status di interesse pubblico prevalente. “Fino al raggiungimento della neutralità climatica, gli Stati membri garantiscono che, nell’ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni, la progettazione, la costruzione e la gestione, la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ibridazione e il repowering di impianti e installazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la loro connessione alla rete, compresa l’immissione di biometano nel punto di connessione alla rete esistente più vicino, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio, le stazioni di ricarica e i pool di ricarica, siano presunti di interesse pubblico prevalente e a tutela della salute e della sicurezza pubblica”, si legge nel testo approvato. Gli Stati membri possono escludere l’applicazione di questa presunzione solo in casi debitamente giustificati, qualora ciò sia strettamente necessario e proporzionato ai fini della tutela del patrimonio culturale formalmente designato.

ACCORCIATI TEMPI AUTORIZZAZIONI

Verso tempi più corti per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune. Nel dettaglio, la procedura facoltativa di pre-richiesta, che copre il periodo compreso tra l’avvio del processo di rilascio delle autorizzazioni e l’accettazione del fascicolo completo presentato da parte dell’autorità nazionale competente, passa da 24 a 18 mesi; la procedura obbligatoria di rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legge, che copre il periodo che va dalla data di accettazione del fascicolo completo della domanda presentato fino alla data della decisione definitiva, passa da 18 a 12 mesi. La durata complessiva delle due procedure passa da 42 a 36 mesi.

NUOVA CATEGORIA PMI SU SICUREZZA

Nell’allegato I, sui corridoi e le aree prioritarie delle infrastrutture energetiche transeuropee, spunta una nuova categoria riguardante i corridoi prioritari per la protezione e la resilienza dei sistemi energetici critici. Viene citata la protezione delle infrastrutture energetiche nell’Europa occidentale, ovvero il “rafforzamento della protezione fisica e della resilienza operativa delle infrastrutture energetiche esistenti essenziali per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi energetici di rilevanza transfrontaliera, in particolare per prevenire, individuare, mitigare o reagire ad atti di sabotaggio o altre interferenze fisiche dolose”. Gli Stati membri interessati sono: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Irlanda. Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Portogallo. Citata anche la protezione delle infrastrutture energetiche nell’Europa centro-orientale e sud-orientale, riguardante Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia. Citato infine un piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per la protezione delle infrastrutture energetiche per: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

NUOVE CATEGORIE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Ok a nuove categorie di infrastrutture energetiche sviluppabili per le smart grid e per l’idrogeno. All’allegato 2 del regolamento, sono stati aggiunti alla categoria delle smart grid: i software operativi e le tecnologie di automazione; e gemelli digitali o altre piattaforme che consentano, migliorino e coordinino la pianificazione, le operazioni, l’approvvigionamento sul mercato o l’attivazione di risorse energetiche distribuite al fine di fornire flessibilità ai gestori di rete. Per quanto riguarda l’idrogeno vengono aggiunti i terminali di importazione e/o di distribuzione dell’idrogeno.

MECCANISMO RIDUZIONE RISCHIO PER IDROGENO

La Commissione potrà adottare atti delegati per istituire un meccanismo a livello dell’Ue di riduzione dei rischi e di finanziamento per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell’idrogeno. Gli atti delegati stabiliscono il quadro necessario per il funzionamento del meccanismo, ne garantiscono l’integrazione con i quadri normativi e di finanziamento esistenti dell’Unione, compreso InvestEU, e specificano i criteri di ammissibilità e le condizioni per la partecipazione dei progetti di infrastrutture per l’idrogeno al meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell’Ue, nonché il quadro di bilancio applicabile. Prima di adottare gli atti delegati, la Commissione dovrà consultare l’Eennoh, l’Acer e altre parti interessate.

APERTURA A FONDO COESIONE

Per i progetti a livello di distribuzione della rete elettrica che non sono ammissibili al finanziamento dello Strumento per il collegamento dell’Europa (Cef), gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di concedere un’assistenza ai sensi futuro Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l’agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.

NUOVI CRITERI SOSTENIBILITÀ

Nuovi criteri di sostenibilità, maturità tecnologica e sicurezza per i progetto di interesse comune. Più nel dettaglio, un progetto di interesse comune dovrà anche contribuire “in modo significativo alla sostenibilità, anche attraverso l’integrazione nella rete di energia da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, nonché la trasmissione e la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio, ed essere in linea con il principio dell’”efficienza energetica prima di tutto”. Inoltre, il progetto dovrà presentare “un livello sufficiente di maturità tecnologica” o essere “supportato da prove credibili relative alla domanda attuale o prevista per il futuro del vettore energetico in questione sul mercato dell’Unione”.

In caso di studi, progetti dimostrativi e progetti pilota, il progetto dovrà soddisfare i seguenti criteri: coinvolgere gestori di rete di almeno due Stati membri diversi, oppure di uno Stato membro e di un paese terzo che sia parte contraente della Comunità dell’Energia o del SEE; dimostrare di essere replicabile in altri Stati membri e di apportare un valore aggiunto per altri gestori di rete dell’Unione. Nuovi criteri sono stati aggiunti anche relativamente alle reti elettriche intelligenti.

GRUPPO ALTO LIVELLO PER SBLOCCARE PROGETTI

Qualora un progetto di comune interesse incontri difficoltà significative o subisca un blocco prolungato, potrà essere istituito un Gruppo di alto livello incaricato di individuare e valutare gli ostacoli all’attuazione dei progetti e di adoperarsi per risolverli.

SENZA CYBERSICUREZZA POSSIBILE STOP

Un progetto potrà essere rimosso dalla lista dei Progetti di interesse comune anche qualora il promotore del progetto non abbia provveduto, entro il termine stabilito dal cybersecurity act, ad attuare i requisiti in materia di sicurezza informatica ivi previsti. Eventuali cambiamenti nella proprietà, nel controllo o nella governance del promotore del progetto o della società di progetto che possano incidere sul controllo, sull’influenza o sui diritti decisionali devono essere comunicati senza indugio alle autorità nazionali competenti e alla Commissione.

PIÙ POTERI A COORDINATORE UE

Il coordinatore europeo per i progetti di interesse comune e i progetti di mutuo interesse, ove opportuno, potrà anche assistere le parti nel raggiungimento di un accordo in merito alla ripartizione transfrontaliera dei costi sulla base di un’analisi costi-benefici comune. Il coordinatore europeo potrà anche invitare i paesi non ospitanti a partecipare alle discussioni, se del caso, qualora siano soddisfatte le condizioni relative alla stima e alla ripartizione dei benefici.

EVENTI ESTREMI ENTRANO IN RELAZIONE SU ESIGENZE INFRASTRUTTURE

La relazione di identificazione delle esigenze infrastrutturali per l’elettricità e per l’idrogeno dovrà prendere in considerazione anche “scenari prospettici relativi ai rischi climatici e meteorologici estremi, compresa la possibilità di ricorrere a soluzioni non basate su cavi e digitali per prevenire guasti al sistema”.

Qualora la relazione sull’individuazione del fabbisogno infrastrutturale per l’idrogeno concluda che i progetti presentati per essere inclusi nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione non soddisfino pienamente il fabbisogno infrastrutturale individuato, la Commissione potrà avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per far fronte al fabbisogno non soddisfatto, anche attraverso misure mirate di riduzione del rischio, quali meccanismi di ripartizione intertemporale dei costi e strumenti di garanzia.

ARRIVA VALUTAZIONE QUADRO GLOBALE

La Commissione dovrà elaborare, ogni due anni, anche una valutazione quadro globale a integrazione dello scenario strategico dell’Unione. La valutazione quadro globale aggrega e integra i risultati dei del rapporto sulle esigenze infrastrutturali e dell’analisi costi-benefici, in un unico quadro strategico a livello dell’Unione e fornisce una valutazione indicativa della futura architettura del sistema energetico europeo, coprendo l’orizzonte di pianificazione fino al 2050 e includendo due periodi di pianificazione decennali successivi all’interno dell’orizzonte di pianificazione complessivo, il primo fino al 2040 e il successivo fino al 2050.

La valutazione quadro globale include, se del caso: una valutazione indicativa a livello dell’Unione delle esigenze infrastrutturali; le infrastrutture transfrontaliere prioritarie e le infrastrutture interne strategicamente rilevanti; una mappa indicativa della rete a livello dell’Unione che identifichi i principali corridoi infrastrutturali, i colli di bottiglia, le esigenze di potenziamento e le interdipendenze tra le infrastrutture di trasporto e stoccaggio di elettricità, idrogeno, gas e CO2; l’architettura prevista del sistema di infrastrutture energetiche dell’Unione per ciascun orizzonte di pianificazione; le fasi di attuazione e le tappe fondamentali indicative; i costi di investimento e il fabbisogno di finanziamento indicativi per ciascun periodo di pianificazione; una valutazione dei benefici attesi in termini di efficienza del sistema, resilienza, sicurezza dell’approvvigionamento e raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione; le lacune infrastrutturali residue e le priorità strategiche che richiedono ulteriori interventi a livello dell’Unione. (Public Policy Europe) NAF