di Carmelo Palma*
ROMA (Public Policy) – Il ministro Carlo Nordio ha salutato con entusiasmo la definitiva approvazione alla Camera del disegno di legge governativo “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”, definendolo un “provvedimento epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10mila persone”. L’esame del provvedimento lascia però più di un dubbio sulle ottimistiche previsioni del ministro della Giustizia.
La legge approvata allarga la possibilità di concedere la detenzione domiciliare a un numero di beneficiari stimati complessivamente in circa 15.000 (11.000 tossicodipendenti e 4.000 alcoldipendenti), includendo in questa previsione quanti già in precedenza disponevano sulla carta di questa possibilità, in base agli articoli 89 (misure cautelari extra-carcerarie per chi ha in corso un programma terapeutico), 90 (sospensione dell’esecuzione della pena) e 94 (affidamento in prova “terapeutico” per pene, anche residue, non superiori a sei anni) del TU 309/90 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).
L’allargamento è dovuto all’introduzione nel Testo Unico di due nuovi articoli, il 94-ter e il 94-quater. Il primo riguarda i detenuti che non hanno diritto all’affidamento in prova, e che hanno una pena residua non superiore agli otto anni o a quattro anni (con alcune eccezioni) se il titolo esecutivo comprende un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Il secondo articolo introdotto istituisce una sorta di “patteggiamento terapeutico” in cui l’imputato con dipendenze può chiedere l’applicazione della pena su richiesta proprio per accedere alla misura della detenzione domiciliare. In questo caso, fermi restando i limiti di pena previsti all’articolo 94-ter, non si patteggia una riduzione, ma una diversa modalità di esecuzione della pena.
In teoria, un provvedimento che estende la detenzione domiciliare a 15.000 sui 26.000 tra tossicodipendenti e alcoldipendenti oggi reclusi nelle carceri potrebbe avere un impatto formidabile sia sul sovraffollamento sia sulla garanzia del diritto alle cure. In pratica, mancano quasi completamente le condizioni per darvi una concreta attuazione.
Sulla base dell’ultima relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia ci sono 913 strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private accreditate e 13.929 posti complessivamente disponibili. Non si tratta però di posti vuoti, ma già occupati per il trattamento dei tossicodipendenti, provenienti dal circuito penitenziario e extrapenitenziario.
Inoltre, non mancano solo i posti dove mandare i 10.000 detenuti con dipendenze di cui Nordio spera di liberare le carceri italiane: mancano anche i fondi per il pagamento delle rette. La legge approvata, infatti, aggiunge circa 15 milioni alle risorse già disponibili. Nella migliore delle ipotesi, ammesso che vi sia sufficiente capienza nelle strutture, tali risorse, considerato il costo medio delle rette delle comunità – tra 30.000 e 35.000 euro in assenza di comorbilità psichiatrica –, potrebbero finanziare tra 400 e 500 percorsi di trattamento extracarcerario.
Dunque, è più che prevedibile che la legge approvata non manterrà tutto quello che promette e a breve apparirà come l’ennesimo fallimento delle politiche di umanizzazione dell’esecuzione penale. (Public Policy)
@CarmeloPalma
*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato





