BRUXELLES (Public Policy Europe) – Accordo raggiunto, tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio Ue, sull’omnibus per la Difesa, per semplificare gli appalti, agevolare gli investimenti e sostenere l’industria.
L’accordo provvisorio – che ora dovrà essere confermato dai due colegislatori – semplifica la gestione e l’attuazione del Fondo europeo per la difesa (Edf) e chiarisce le modalità di applicazione della legislazione dell’Ue in materia ambientale e di sostanze chimiche alle attività di preparazione alla difesa. Il testo concordato in via provvisoria – sintetizza una nota – semplifica i requisiti amministrativi per la presentazione delle domande all’Edf, rafforzando al contempo il sostegno alle Pmi e rendendo più prevedibile l’attuazione del fondo. Esso mantiene inoltre la possibilità per gli enti pubblici europei, come l’Agenzia europea per la difesa, di fungere da organismi centrali di acquisto.
Per quanto riguarda la questione dell’accesso e dei diritti d’uso, l’accordo provvisorio preserva i diritti degli Stati membri che partecipano al cofinanziamento di ottenere diritti di accesso ai risultati delle azioni finanziate dall’Edf, garantendo al contempo un’adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle entità industriali che partecipano all’azione. Inoltre, i colegislatori hanno concordato ulteriori incentivi per rafforzare la partecipazione delle Pmi ai progetti Edf, in particolare aumentando il bonus del tasso di finanziamento per i progetti che coinvolgono le Pmi. Infine, l’accordo provvisorio ribadisce l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Mantiene pertanto gli emendamenti proposti dalla Commissione alla legislazione in materia di ambiente e sostanze chimiche, per quanto riguarda le deroghe disponibili per l’uso di sostanze chimiche a fini di preparazione alla difesa.
Più nel dettaglio, la durata massima del processo di concessione delle autorizzazioni è stata fissata a 102 giorni lavorativi. L’accordo provvisorio mantiene la proposta della Commissione secondo cui una richiesta di autorizzazione sarebbe tacitamente approvata se l’autorità competente non avesse preso una decisione prima della scadenza del termine. Allo stesso tempo, l’accordo garantisce che rimangano possibili deroghe all’approvazione tacita: la legislazione nazionale potrà prevedere tali deroghe in caso di grave rischio per la salute umana o la sicurezza nazionale.
I trasferimenti di prodotti connessi alla difesa all’interno dell’Ue vengono agevolati, mentre la cooperazione intra-Ue viene rafforzata, offrendo agli Stati membri e all’industria un percorso più chiaro per rafforzare la prontezza della difesa europea in vista del 2030. Inoltre, l’accordo allinea la proposta della Commissione alle norme generali in materia di appalti pubblici, ove opportuno, tenendo conto delle specificità del mercato della difesa.
L’accordo aumenta anche le soglie previste dalla direttiva sugli appalti nel settore della difesa per alleggerire l’onere amministrativo e dare alle autorità più tempo per concentrarsi sui grandi progetti di difesa che contano davvero. Introduce inoltre la possibilità di appalti congiunti occasionali, una regola de minimis per le modifiche contrattuali e una maggiore flessibilità negli accordi quadro. Infine, l’accordo introduce due nuove licenze generali di trasferimento obbligatorie: una per i trasferimenti tra fornitori certificati e destinatari certificati e una per i trasferimenti nel quadro di un partenariato industriale intra-Ue. (Public Policy Europe) NAF





