Lo Stabilicum consolida l’anomalia italiana delle coalizioni pre-elettorali

0

di Carmelo Palma*

ROMA (Public Policy) – Con l’approvazione dello Stabilicum o Melonellum l’Italia consolida il poco invidiabile record di instabilità della disciplina elettorale nazionale. Si tratta della quinta legge in poco più di trent’anni, dopo le seguenti: Mattarellum, 1993; Porcellum, 2005; Italicum, 2015 e Rosatellum, 2017. Tutte quelle che sono state applicate – l’Italicum fu subito smontato dalla Corte costituzionale e sostituito dal Rosatellum – sono state approvate a pochi mesi dallo scioglimento della legislatura, sempre, con l’eccezione del Mattarellum, dalla sola maggioranza uscente.

Pur trattandosi di leggi tra loro anche molto diverse, sono però tutte unite da una caratteristica comune: presuppongono la formazione di coalizioni pre-elettorali e adattano al principio di coalizione il meccanismo di voto e di trasformazione dei voti in seggi.

Sia chiaro, nessuno di questi sistemi esclude la presentazione di un partito “in solitaria”, ovvero la formazione di liste pluripartitiche, che in termini tecnico-elettorali sono disciplinate come se si trattasse di un unico partito. Però consentono e, nella logica bipolare, sostanzialmente impongono, ai fini dell’aggiudicazione della maggioranza dei seggi, il collegamento tra partiti che, pur presentandosi separatamente al voto, concorrono alla costituzione di un unico blocco elettorale, corrispondente a una predefinita coalizione di Governo.

Questa caratteristica, che è la vera costante dei sistemi elettorali sperimentati dal 1994 a oggi, è un unicum italiano, ma è diventata così consustanziale al funzionamento del meccanismo e al comportamento di voto da essere considerata perfettamente pacifica, per non dire naturale, non solo dagli elettori, ma anche da moltissimi studiosi.

Non rappresenta, invece, soltanto un’anomalia, per così dire, statistica, visto che è presente solo in Italia, ma anche un’anomalia istituzionale, perché pretende di costruire un’architettura in cui gli elettori contemporaneamente – e con un solo voto – eleggono il Parlamento e costituiscono il Governo.

Da qui discende un altro unicum della disciplina elettorale italiana, cioè il premio di maggioranza, che deve necessariamente consentire alla coalizione che ha la maggioranza dei voti di ottenere la maggioranza dei seggi. Così, dove questo premio non è indirettamente assicurato dagli eletti uninominali, come avveniva con il Mattarellum e il Rosatellum, va direttamente imposto con una riserva di seggi ad hoc, come nei sistemi a base proporzionale del Porcellum e dello Stabilicum. Il refrain demagogicamente più popolare tra i sostenitori del bipolarismo all’italiana è che l’unica democrazia degna di questo nome sia quella in cui, la sera stessa del voto per il Parlamento, si sappia quale sarà il Governo per l’intera durata della legislatura e che, quindi, sia necessario prevedere nella legge elettorale un meccanismo in grado di predeterminare questo esito. Peccato che questa democrazia ideale non esista in alcun sistema parlamentare al mondo. Non che non esistano sistemi presidenziali in cui il capo del Governo è eletto direttamente dal popolo, ma sono sistemi nei quali il voto per il Parlamento è separato da quello per il Governo e non coincide affatto con esso.

L’esigenza di forzare la disciplina elettorale in questa direzione ha causato in Italia numerosi incidenti costituzionali. Si pensi alle pronunce della Corte contro il Porcellum e l’Italicum per l’abnorme disproporzionalizzazione connessa alla mancanza di soglie minime, dirette e indirette, di accesso al premio di maggioranza. Ma il combinato disposto del principio di coalizione e del premio di maggioranza ha avuto effetti ancora peggiori dal punto di vista istituzionale, alterando i meccanismi della rappresentanza.

Nelle democrazie parlamentari il circuito democratico parte dalla delega degli elettori ai loro rappresentanti e dall’esercizio, da parte degli eletti, di questa rappresentanza, di cui essi rispondono nell’elezione successiva. Il mandato democratico è rappresentativo proprio perché gli elettori non esercitano nessun potere diretto, neppure quello della formazione dei governi. Infatti, non esiste neppure nei paesi con un sistema elettorale super-maggioritario, come quello britannico, una clausola di salvaguardia che garantisca la traduzione immediata del voto degli elettori in una compagine di Governo.

Negli ultimi anni anche nel Regno Unito e in Francia, cioè in Paesi con sistemi elettorali puramente maggioritari, è accaduto che si dovessero formare Governi di coalizione con partiti elettoralmente non alleati, e non esiste alcun dispositivo legale che garantisca la maggioranza dei seggi alla cosiddetta coalizione vincente, proprio perché si postula che le coalizioni siano un prodotto degli accordi politici tra partiti, di cui poi i partiti sono chiamati a rispondere, non un corpo politico mistico, cumulativamente legittimato da tutti gli elettori che hanno votato per uno solo dei suoi componenti.

Il combinato disposto del principio di coalizione e del premio di maggioranza, oltre a introdurre una sorta di mandato imperativo per gli eletti – da cui deriva tutta la demagogia incostituzionale su inciuci, ribaltoni e Governi “non legittimati dal popolo” –, ha anche l’effetto di trasformare i Parlamenti da organi di indirizzo e controllo dei Governi in Camere di mera ratifica dei voleri degli Esecutivi.

Non si può neppure dire che questi meccanismi elettorali costrittivi garantiscano di per sé la stabilità, cioè la durata dei Governi, che possono comunque cadere per rotture interne alla coalizione vincente (si pensi ai vari Governi di Prodi e Berlusconi). Senza modifiche della forma di governo, che attengono però alla disciplina costituzionale e non a quella elettorale – ad esempio il potere del capo del Governo di determinare l’indirizzo dell’Esecutivo, di nominare e revocare i ministri e di sciogliere le Camere, istituti diffusi in moltissime democrazie parlamentari –, la garanzia di stabilità rimane solo sulla carta, pur inquinando pesantemente i meccanismi della rappresentanza.

In Italia abbiamo iniziato, prima nei Comuni (1993), poi nelle Regioni (1995), a confondere il principio maggioritario della rappresentanza dei collegi territoriali, per cui è eletto il candidato che ha preso la maggioranza relativa o assoluta dei voti (come in Francia o nel Regno Unito), con un premio di maggioranza, in un’elezione a base proporzionale, per la coalizione vincente sulla base della somma dei voti nei collegi o nelle circoscrizioni territoriali.

In seguito (nel 2005, con il Porcellum) questo principio è stato portato dal piano comunale, provinciale e regionale a quello nazionale e lo Stabilicum lo ripropone adesso con pochissimi correttivi. Però ormai ne siamo a tal punto assuefatti che non riusciamo più a vederne l’anomalia e le disfunzionalità. (Public Policy)

@CarmeloPalma

*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato

(foto cc Palazzo Chigi)