di Marta Borghese
ROMA (Public Policy) – Si compone di 8 articoli la bozza del decreto legge recante “Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024” licenziato dal Cdm giovedì scorso, presa in visione da Public Policy.
Il testo, si ricorda, assorbe e sostituisce parte del ddl Migranti o ddl Immigrazione licenziato dal Governo nel febbraio scorso e poi presentato il 14 aprile al Senato, dove è ora – in prima lettura – all’esame della commissione Affari costituzionali.
“Il ddl Immigrazione rimarrà in Parlamento”, ha detto in conferenza stampa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Anticipiamo in questo dl solo alcune disposizioni di carattere quasi più organizzativo per fare in modo di essere pronti. Tutta la disciplina dei Cpr, il cosiddetto blocco navale, le nuove ipotesi di espulsione, il prosieguo amministrativo e la competenza dei prefetti, la restrizione alle ipotesi di ricongiungimento familiare restano nel ddl, che farà il suo percorso in qualche mese”.
“Siamo molto soddisfatti, partiremo dal 13 giugno, sperimenteremo queste norme”, ha aggiunto.
Al centro del nuovo Patto Ue, si ricorda, rientra – come si legge nelle premesse – “l’applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera, che devono essere espletate entro il termine massimo di 12 settimane, con la possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico”. Tra le novità del Patto Ue, l’applicazione obbligatoria della procedura di frontiera anche per i richiedenti provenienti da Paesi con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%.
L’articolo 1 della bozza, in particolare, recepisce le nuove norme Ue “relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”. È in questa sede che si interviene in materia di “documentazione fornita al richiedente nei due distinti momenti della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale”.
Si introducono infatti le disposizioni necessarie al rilascio, al momento della registrazione della domanda e, in caso di trattenimento, al momento della formalizzazione della stessa, di un documento idoneo all’identificazione provvisoria del richiedente.
Si distingue, poi, tra richiedenti non presenti nei centri di accoglienza realizzati nel territorio nazionale da quelli che invece dimorano all’interno dei medesimi, con due diverse stime dei costi delle procedure di formalizzazione della domanda. La relazione tecnica, in particolare, evidenzia una stima di circa 10 euro pro-capite per i primi, per un totale di circa 800 mila euro su base annua nel 2027 e 2028 (costi imputabili al Fondo Asilo, integrazione migrazione), e di 4 euro pro-capite per chi è già nelle strutture di accoglienza, con una stima di circa 200 mila euro su base annua nello stesso biennio (imputabili alle spese per la gestione dei centri per il trattenimento e l’accoglienza).
Tra le novità introdotte dal testo, si legge nella relazione tecnica, entra anche “l’interconnessione del Centro elaborazione dati con il Sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali quale digitalizzazione del Casellario nazionale d’Identità del ministero dell’Interno”.
L’OBBLIGO DI DIMORA E IL “RISCHIO DI FUGA”
Tra le novità, l’introduzione dell’articolo relativo all’autorizzazione “a risiedere in un luogo specifico”.
“Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga”, si legge nella bozza. La misura sarà – secondo quanto si apprende – obbligatoria per chi è sottoposto alle procedure accelerate di frontiera (al centro dell’attuazione del nuovo Patto Ue) e anche in diversi altri casi, incluso il verificarsi del “rischio di fuga”, configurato da un successivo articolo.
Per il rischio di fuga, ad esempio, è sufficiente che ricorrano “una o più” di queste circostanze: “mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità”, “mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile”; “l’avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento; l’aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente strumentali finalizzate a rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti”, l’aver “in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera” e “l’aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento foto dattiloscopico”.
I CASI DI RITIRO IMPLICITO DELLA DOMANDA
Come preannunciato dal ministro Piantedosi in conferenza stampa, vengono disciplinati anche i casi di “Ritiro implicito della domanda”.
“Ci sono casi di manifesta infondatezza quando ritenuta strumentale, contraddittoria, falsa. Oppure c’è una espressa previsione di legge relativa a una possibile declaratoria di ritiro implicito della domanda quando c’è la mancata formalizzazione della stessa, quando il soggetto non si presenta o lascia la dimora obbligatoria”, ha spiegato il ministro.
TRASFERIMENTO DEL RICHIEDENTE SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI ASILO ALLA FRONTIERA
“Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, da un punto della frontiera esterna, in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera”, si legge. Secondo alcuni osservatori, tale previsione potrebbe ad esempio contribuire al funzionamento dei centri in Albania come ‘Return hub’.
“Il trasferimento verso i centri e l’accoglienza nei medesimi non costituiscono autorizzazione all’ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell’obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorità”, si legge nella bozza.
L’ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO CON MAGISTRATI ONORARI E LA PROROGA DEL PERSONALE PNRR GIUSTIZIA
Il dl, all’articolo 7, nella bozza visionata, reca l’Istituzione delle sezioni stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione. Si istituiscono cioè delle sezioni finalizzate all’esame delle domande accumulate in materia di protezione internazionale.
“Si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto”, si legge nella bozza. Le sezioni stralcio “sono composte da non meno di tre magistrati e sono coordinate da un magistrato ordinario designato dal presidente del tribunale tra i magistrati assegnati alla sezione specializzata. Gli altri magistrati che compongono la sezione sono magistrati onorari”, si legge.
“Con decreto del ministro della Giustizia adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale”, si legge nella bozza. “Le sezioni stralcio giudicano in composizione monocratica”.
PROROGA PERSONALE PNRR GIUSTIZIA: 19,7 MLN IN 2026 PER SUPPORTO SEZIONI STRALCIO
“Al fine di supportare il funzionamento delle sezioni stralcio, il ministero della Giustizia procede, nel limite di 1.600 unità, alla proroga di 3 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026”, del personale assunto nell’ambito del dl per l’attuazione di “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia”.
A tal fine, “è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l’anno 2026, cui si provvede: quanto a euro 1.880.396 per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico», quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia”.
240 FUNZIONARI E 77 ASSISTENTI AL VIMINALE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI
Entra nel dl anche una misura – già prevista nel ddl incardinato in Senato, per il “potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale”, competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera.
Nella bozza presa in visione si prevede che “per gli anni 2027 e 2028, il ministero dell’Interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine”.
Per l’attuazione di tale previsione si stimano – nella bozza – oneri per 657.211 euro per l’anno 2026 e 19,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. (Public Policy)
@BorgheseMarta




