di Carmelo Palma*
ROMA (Public Policy) – Nel passaggio al Senato la proposta di legge elettorale della maggioranza è stata oggetto di due modifiche, molto problematiche sia dal punto di vista politico-istituzionale, sia giuridico-costituzionale.
Il primo emendamento riguarda l’abolizione del vincolo, ereditato dal cosiddetto Rosatellum, in base al quale, per le candidature nei collegi plurinominali presentate da ciascun partito o lista elettorale a livello nazionale per la Camera e regionale per il Senato, i capilista del genere più rappresentato non possono superare il 60 per cento del totale. Il secondo incrementa da 1.500 a 6.000 il numero minimo delle firme che le forze politiche, le quali non dispongano almeno di una componente di un gruppo parlamentare in una delle due camere nel Parlamento uscente, devono raccogliere per presentare le proprie candidature in ciascun collegio plurinominale della Camera (49) e del Senato (26).
Il primo emendamento sembra contrastare abbastanza chiaramente con l’articolo 51, primo comma, della Costituzione: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Questo articolo evidentemente declina il principio di parità in termini di uguali opportunità, non di uguaglianza o equilibrio numerico tra eletti dei due sessi nelle camere.
Però, laddove la legge elettorale, come nel caso del cosiddetto Melonellum, predetermina le condizioni di eleggibilità dei singoli candidati, a prescindere dal voto degli elettori – il capolista di ciascuna lista, che accede al riparto dei seggi, è in ogni caso il primo eletto – non stabilire un equilibrio minimo di genere tra i capilista rende automaticamente impari i candidati del genere meno rappresentato e non solo non contrasta, ma promuove rappresentanze “monosessuali”. Si tenga inoltre presente che, se legge fosse definitivamente approvata nella versione licenziata dal Senato, la maggioranza degli eletti sarebbero i capilista e che solo i maggiori partiti eleggerebbero in ciascun collegio altri candidati, successivi al capolista, in base all’ordine delle preferenze.
Questa interpretazione è stata autorevolmente confermata dalla sentenza n. 62/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo “il combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del dpR 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nelle candidature per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”. La Corte afferma che, malgrado il legislatore disponga di un’ampia discrezionalità nella scelta delle tecniche per promuovere la parità tra donne e uomini, nondimeno non è autorizzato a omettere o escludere l’applicazione di adeguate misure di promozione della parità di genere.
Le misure promozionali che l’articolo 51 della Costituzione prescrive, affidandole alla legge ordinaria, devono guardare all’effetto reale dei dispositivi elettorali. Dunque stabilire il principio formale dell’alternanza di genere nelle liste – come fa il Melonellum – e stabilire regole da cui discende come conseguenza la neutralizzazione del principio di parità nell’eleggibilità di candidati e candidate, evidenza un’intrinseca incoerenza della disciplina e la possibile violazione degli articoli 3, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.
Passando al secondo emendamento, è manifestamente abnorme il numero di firme minime stabilito per la partecipazione alle elezioni di una forza politica non rappresentata nel Parlamento uscente. Sia in termini assoluti – in nessun grande Paese europeo, servono le firme di circa 300.000 elettori – sia e ancor di più in termini relativi, considerando il rapporto tra le firme richieste e gli aventi diritto al voto.
Se si guarda a quanto succede nel Regno Unito, in Francia, in Spagna e in Germania, quella stabilita dal Melonellum appare una barriera all’accesso deliberatamente discriminatoria e una violazione dell’uguaglianza del diritto alla partecipazione politica. Nei sistemi uninominali e maggioritari britannico e francese non sono richieste firme (Francia) o solo in modo simbolico (10 per collegio nel Regno Unito). In Spagna e in Germania per presentare candidati in tutte le circoscrizioni (in Germania anche in ciascun collegio) sono necessarie rispettivamente circa 40.000 e 60.000 firme, pari, in entrambi i casi, a circa lo 0,1% del corpo elettorale nazionale. In Italia le firme necessarie sono pari a più dello 0,6% del corpo elettorale, ben sei volte di più.
Se poi si ragiona concretamente, cioè in rapporto ai votanti e non agli aventi diritto al voto, le 300.000 firme che saranno richieste in Italia sono pari a più dell’1% dei votanti alle elezioni politiche del 2022. In pratica, per presentarsi alle elezioni ciascun partito dovrà raccogliere anticipatamente le firme di un terzo degli elettori necessari a superare la soglia di sbarramento del 3%! E deve farlo senza ricorrere a piattaforme digitali come quelle utilizzate per la raccolta firme sui referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare, nonché per qualunque atto compiuto con la pubblica amministrazione in cui sia necessario autenticare una firma e certificare l’identità del firmatario.
Anche questo è un dato estremamente importante. Ad esempio, in Polonia – un medio Paese europeo – è richiesto un numero di firme molto elevato per la partecipazione alle elezioni nazionali, circa 100.000, che sono in ogni caso, solo un terzo in termini assoluti e la metà in termini relativi di quelle richieste in Italia. Però una legge recente ha stabilito che, dal 2027, sarà possibile sottoscrivere liste e candidature in modalità digitale. In ogni caso, come avveniva anche in precedenza, lo stesso elettore può sottoscrivere la presentazione di più di una lista e più di un candidato in una singola elezione.
È molto improbabile, dunque, che su questi due emendamenti approvati al Senato non sia
richiesto alla Camera un supplemento di attenzione da parte del Quirinale e non si inneschi
un contenzioso giurisdizionale destinato ad arrivare rapidamente alla Corte costituzionale. (Public Policy)
@CarmeloPalma
*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato





