La proposta sulla pubblicità delle sentenze in caso di assoluzione

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ROMA (Public Policy) – La commissione Giustizia della Camera ha conferito la settimana scorsa il mandato al relatore Enrico Costa (FI) a riferire in aula sulla proposta di legge di modifica del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy) con l’introduzione di un articolo 144-ter dedicato alla pubblicazione, sui mezzi di comunicazione, delle sentenze di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere ovvero del provvedimento di archiviazione, e sulle segnalazioni al Garante stesso.

Si tratta di una pdl di Forza Italia, a firma dello stesso capogruppo e relatore Costa, a cui era stata abbinata una pdl della Lega firmata dalla deputata Simonetta Matone, accomunata dalla finalità – aveva spiegato lo stesso Costa in commissione – “di assicurare che la mera sottoposizione a un procedimento penale non si trasformi, di fatto, in un pregiudizio perenne alla propria onorabilità, nonostante il medesimo procedimento non abbia portato ad alcun addebito di responsabilità”.

I lavori erano poi stati temporaneamente sospesi nel febbraio scorso, in attesa dell’istruttoria del Governo sugli emendamenti (ma le pdl rientravano anche tra quei provvedimenti su cui, in vista dell’appuntamento referendario, si era ritenuto opportuno non accelerare).

Durante l’iter in commissione, si è provveduto dapprima ad adottare la proposta di Forza Italia come testo base (quella della Lega conteneva anche riferimenti alla deindicizzazione su internet e all’applicazione di sanzioni pecuniarie). E poi ad emendarla.

PUBBLICITÀ DELLE NOTIZIE DEI PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI CON “RILIEVO ADEGUATO”

Il testo licenziato dalla commissione e calendarizzato lunedì nell’aula di Montecitorio per la discussione generale prevede che: “Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità alla notizia, senza oneri per l’interessato, dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale”.

LA SEGNALAZIONE AL GARANTE E IL POSSIBILE ORDINE DI PUBBLICAZIONE ENTRO 5 GIORNI

“L’interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online a quanto previsto” può “rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante, nei cinque giorni successivi, decide e all’esito di tale procedimento può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole per l’indagato o per l’imputato”, si legge ancora nel testo licenziato.

LE CORREZIONI APPORTATE IN COMMISSIONE

Alla fine, il conferimento del mandato al relatore Costa è stato approvato con il sostegno dei gruppi di maggioranza, mentre Pd, Avs e Movimento 5 stelle hanno espresso una posizione di astensione.

“Avremmo preferito un perimetro più ristretto della norma, declinando le formule assolutorie per cui si prevedeva l’obbligo”, spiega a Public Policy la deputata Valentina D’Orso capogruppo del M5s in commissione Giustizia. “In aula ripresenteremo alcuni degli emendamenti già presentati in commissione e un ordine del giorno con cui chiediamo, ad esempio, che nel caso della prescrizione, che non è una formula assolutoria piena, nel dare pubblicità della sentenza si ricostruiscano anche le ragioni della prescrizione stessa”.

Le opposizioni, a quanto si apprende, hanno optato per l’astensione ritenendo di aver “disinnescato” alcuni aspetti considerati potenzialmente “pericolosi” (come le sanzioni pecuniarie, che erano però contenute nella pdl Matone e non in quella adottata come testo base).

Il relatore, inoltre, aveva presentato un suo emendamento per “recepire i suggerimenti emersi nel corso delle audizioni”, facendo sintesi anche rispetto a diverse proposte emendative presentate dai gruppi (erano 28 in totale).

Nel testo originario si prevedeva, ad esempio, che il direttore o responsabile fosse “tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale”. Previsione ritenuta “inapplicabile” e dunque rivista con un riferimento al “rilievo adeguato allo spazio già riservato” al procedimento.

Ancora, in caso di ricorso al Garante, la pdl originaria prevedeva che lo stesso si pronunciasse in 48 ore. Il testo licenziato dalla commissione prevede invece che il Garante decida nei 5 giorni successivi e possa ordinarne la pubblicazione. (Public Policy) MAR