ROMA (Public Policy) – “Il braccialetto elettronico – e in particolare il dispositivo antistalking – costituisce oggi un presidio strutturale del sistema di prevenzione e tutela delle persone offese nei procedimenti per violenza di genere, domestica e contro le donne. Il sistema tecnologico e contrattuale attualmente operativo presenta un’architettura formalmente adeguata sulla base delle tecnologie disponibili all’epoca dell’atto negoziale stipulato tra ministero dell’Interno e Rti, tuttavia, l’incremento esponenziale delle applicazioni conseguente all’obbligatorietà introdotta nel 2023 ha fatto emergere criticità tecniche, quantitative e organizzative che incidono sull’effettività della tutela della vittima, obiettivo primario da perseguire, e che, per come riferito alla Commissione, sono in parte risolte o in corso di soluzione. Nuove tecnologie e modalità organizzative innovative potranno rendere più affidabile il presidio elettronico“.
È quanto si legge nella “relazione sui braccialetti elettronici” licenziata all’unanimità, nella seduta del 29 aprile scorso, dalla commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, presieduta dalla deputa di Noi moderati Martina Semenzato. Un tema che, con audizioni e richieste di documentazione, la commissione ha approfondito sin dal 2024.
DISPOSITIVO ELETTRONICO FATTORE DI RAFFORZAMENTO CONTROLLO, MA NON BASTA
“La commissione rileva che il dispositivo elettronico rappresenta un indispensabile fattore di rafforzamento del controllo (soprattutto eliminate le criticità riscontrate), ma non può essere considerato, di per sé, misura autosufficiente di protezione, dovendo sempre essere inserito in una valutazione cautelare individualizzata operata sulla base del dettato normativo e dei noti fattori di rischio. Il braccialetto elettronico, del resto, come ha più volte ricordato la Corte suprema di cassazione, non è una misura cautelare autonoma ma una modalità esecutiva delle misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di avvicinamento”, si legge nella relazione.
CRITICITÀ QUANTITATIVE: PORTARE TETTO ALMENO A 1.800 ATTIVAZIONI AL MESE
Tra le criticità che emergono dalla relazione vi è “l’insufficienza del numero massimo contrattuale di dispositivi applicabili mensilmente”, con il “superamento sistematico della soglia massima già nella prima metà del mese”. I tempi di attesa sono ovviamente “incompatibili con situazioni di rischio elevato”.
In particolare, dall’approfondimento svolto dalla commissione è emerso come, con l’introduzione dell’obbligatorietà del braccialetto antistalking prevista dalla legge 168 del 2023 (Codice rosso rafforzato), si è passati da una media “di 20 applicazioni mensili fino al novembre 2023, a una media, già nel gennaio 2024, di circa 500 al mese”.
Secondo quanto ricostruito, il contratto prevede al momento 1.200 braccialetti al mese, da fornire entro 4 giorni dalla richiesta. Tra le proposte formulate dalla commissione bicamerale d’inchiesta vi è però quella di “incrementare rapidamente il numero massimo contrattuale di dispositivi attivabili mensilmente, arrivando almeno al numero di 1.800 e prevedendo la possibilità di aumentarne ancora il numero, laddove necessario”.
CRITICITÀ TECNICHE, FUNZIONALI E NELLA GESTIONE DEGLI ALLARMI: ALLERTARE LA PERSONA DA TUTELARE, MONITORARE I DATI
Tra le criticità tecnico-funzionali rilevate dalla commissione, sono rientrati la “durata non sempre adeguata delle batterie; i malfunzionamenti e le necessità di sostituzioni frequenti; la dipendenza dal segnale radiomobile non uniforme sul territorio; la ridotta precisione in aree a bassa copertura; la presenza di crash sistemici del modulo di riconoscimento biometrico non sempre adeguatamente diagnosticati né risolti dal fornitore, nonché l’assenza di un protocollo standardizzato per la gestione e conservazione dei file di log degli apparati sostituiti el’impossibilità di geolocalizzazione in assenza di copertura con conseguente generazione di allarmi presso le sale operative in assenza di qualsiasi informazione sulla posizione dei soggetti monitorati”.
Problematiche, secondo la commissione, si sono presentate anche per il “numero elevato di allarmi non tali da indicare un concreto pericolo per la vittima”, con assenza di filtri, parcellizzazione della gestione nelle diverse sale operative e conseguente sovraccarico, si legge, “delle sale operative territoriali”. In tale contesto, oltre a chiedere una quantificazione del fenomeno dei falsi allarmi, la commissione propone alcune iniziative di carattere tecnico, valutando ad esempio “un sistema di segnalazione automatica della violazione della distanza minima anche alla persona da tutelare, non solo alla sala operativa, così da allertarla sull’imminente pericolo e tenere alta l’attenzione sul rischio”.
Tra le modifiche apportate nel dibattito parlamentare, la richiesta di “verificare le ragioni dei malfunzionamenti dei dispositivi, compresi quelli relativi alle batterie” e “acquisire periodicamente dati aggregati in ordine al numero delle applicazioni mensili, ai tempi di applicazione, ai tempi di intervento”.
UN NUOVO PROTOCOLLO, LA FORMAZIONE DI MAGISTRATI, AGENTI E ADDETTI
La commissione sollecita inoltre “la definizione di un protocollo operativo univoco a livello nazionale per la gestione degli allarmi da parte delle sale operative, sentiti i rappresentanti delle forze dell’ordine e dei sindacati di settore”. Si suggerisce, inoltre, “nell’ambito della formazione dei magistrati e della polizia giudiziaria, corsi dedicati alla valutazione del rischio unitamente alla utilità, funzionalità e limiti dei braccialetti elettronici”, richiedendo al contempo “un’adeguata formazione del personale tecnico della società incaricata che procede all’installazione dell’apparato (non potendosi dare tale carico solo alle forze di polizia) in ordine al tema della violenza domestica e ai danni delle donne”.
GEOLOCALIZZAZIONE E ZONA DI PRE-ALLERTA
Oltre alle adeguate informazioni sia alla persona da tutelare, sia alla persona a cui viene consegnato il braccialetto elettronico, si propone di prevedere sistemi di geolocalizzazione per consentire alla persona da tutelare di poter vedere dove si trova il braccialetto, anche, eventualmente, attivabile all’interno di una certa distanza o area.
Nella relazione si propone di prevedere che “in caso di superamento della distanza minima (zona rossa) oppure, ove introdotta, della zona di pre-allerta (zona gialla), la persona offesa possa visualizzare in tempo reale la posizione geografica dell’aggressore”.
I SUGGERIMENTI IN VISTA DEL PROSSIMO CAPITOLATO: DALLA ZONA GIALLA ALL’IA FINO ALLA SALA OPERATIVA CENTRALIZZATA
Se da un lato la commissione chiede di rendere operative le migliorie con l’immediato avvio da parte della società aggiudicataria, dall’altro si forniscono alcune linee guida in vista del prossimo capitolato.
In particolare, si chiede di “introdurre una zona di preallerta, ossia una sorta di zona gialla, con un perimetro più ampio rispetto a quello della zona preclusa al soggetto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento (attualmente 1000 metri), superato il quale le forze di polizia vengono allertate, senza che ciò integri una trasgressione della misura cautelare da parte del soggetto”.
Si chiede poi di “avvalersi di una sala operativa centralizzata in grado di smistare le segnalazioni, ‘filtrando’ gli allarmi così da sgravare l’attività degli agenti operanti”. La gestione della sala, secondo quanto emerge, dovrebbe essere affidata in via prevalente a forze di polizia adeguatamente formate.
Infine, si chiede di “prevedere, comunque, un sistema end to end, definendo un protocollo nelle varie casistiche, anche molto dettagliato e preciso, come avvenuto ad esempio in Spagna” e di “adottare sistemi di intelligenza artificiale per monitorare in automatico il movimento del soggetto sottoposto alla misura cautelare e quelli della vittima; l’algoritmo segnalerà, alla sala operativa, le movimentazioni sospette che, pur non costituendo trasgressione, la lascino ipotizzare”.
RAFFORZAMENTO VA CONSOLIDATO. RISCHIO ECCESSIVO AFFIDAMENTO A STRUMENTO TECNICO
“Il percorso di rafforzamento risulta avviato ma deve essere consolidato con interventi strutturali, standard nazionali uniformi, innovazione tecnologica e monitoraggio continuo dei risultati”, conclude la commissione, sottolineando anche il rischio “di eccessivo affidamento allo strumento tecnico in presenza di profili di pericolosità elevata”. (Public Policy) MAR





