L’emendamento sulle preferenze: alternanza senza quote genere capilista

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ROMA (Public Policy) – “Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell’apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza nell’ordine di lista”.

È quanto si legge nella bozza dell’emendamento unitario di maggioranza alla legge elettorale per l’introduzione delle preferenze preso in visione da Public Policy, e depositato, secondo quanto si apprende, in 1a commissione al Senato a firma dei capigruppo di maggioranza in commissione.

Si tratterebbe, in sostanza, dell’emendamento concordato a inizio agosto dagli sherpa della legge elettorale, con cui la maggioranza ha stabilito di riproporre le preferenze. Al Senato, si ricorda, il voto in aula degli emendamenti sarà palese. La bozza visionata contiene anche il nuovo aspetto grafico della scheda elettorale, con capolista bloccato separato dagli altri nomi e seguito da sei nomi con casella accanto, tra i quali sarà possibile esprimere fino a 3 preferenze.

“Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza nell’ordine di lista”, si legge. “Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere”.

Sarebbe questa, in definitiva, la principale novità rispetto alla modifica già proposta alla Camera (e poi cassata con voto segreto dall’aula nonostante il parere favorevole del Governo per un solo voto). Il fatto cioè che l’alternanza di genere sia inserita a partire dal primo nome successivo al capolista (se il capolista è uomo il primo candidato deve essere donna e viceversa, mentre alla Camera quest’obbligo era previsto dopo i primi due nomi).

Come preannunciato a inizio agosto, tuttavia, non sono entrate “quote di genere” tra capilista (non c’è, dunque, obbligo di rispettare una rappresentanza 60-40 tra i capilista come previsto dall’attuale Rosatellum, ma solo l’obbligo di alternanza tra i nomi comunque soggetti a voto di preferenze. Se il capolista è uomo, ad esempio, rimarrebbe possibile secondo quanto risulta esprimere un’unica preferenza sempre per un uomo). Le quote dovrebbero invece venir rispettate nei listini circoscrizionali per l’assegnazione del premio.

La rappresentanza massima di genere la 60% rimarrebbe invece garantita per i collegi uninominali del Trentino Alto Adige/Südtirol.

Viene inoltre precisato che è escluso il voto disgiunto. “Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato”.

Rimane la possibilità di pluricandidatura fino a 5 collegi e rimarrebbe in piedi anche la norma – approvata dalla Camera con un emendamento firmato dal capogruppo FdI a Montecitorio Galeazzo Bignami – che impone la candidatura dei candidati nelle liste circoscrizionali per l’assegnazione del premio anche come capilista.

La norma presa in visione da Public Policy prevede anche i meccanismi di assegnazione: se un candidato viene eletto sia attraverso il premio sia come capolista entra in Parlamento mediante il premio. (Public Policy) MAR