Dl Lavoro, anche il welfare nel Tec: fanno fede i contratti leader

0

di Giuseppe Pastore

ROMA (Public Policy) – Il trattamento economico complessivo (Tec) “si compone di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi” stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti o indennità che abbiano un valore economico sempre come definito dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori”.

Dopo settimane di confronto, la maggioranza definisce così il Tec a cui il decreto Lavoro, varato dal Governo in occasione del 1° maggio, lega il “salario giusto” cancellando il riferimento ai contratti equivalenti, contenuto in una precedente versione del testo firmata dai relatori, che avrebbe consentito anche alle sigle minori di accedere agli incentivi.

La riformulazione approvata in commissione “mette d’accordo tutti, stante il fatto che c’è già nel decreto un principio di equivalenza, quindi io ritengo che venga garantita la pluralità sindacale”, ha commentato il presidente della commissione Lavoro della Camera e relatore del testo per Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, al termine di una giornata di votazioni a cui non hanno partecipato le opposizioni che, in dissenso con l’andamento dei lavori, hanno abbandonato la commissione.

“Come ho sempre detto, non sta a noi definire gli ambiti del Tec: per un accordo il Tec potrebbe essere composto da dieci voci e per un altro accordo da tre voci. Sta alla contrattazione collettiva, quindi, definire l’alveo del Tec: cosa che mi auguro faranno nel più breve tempo possibile attraverso un accordo interconfederale“, ha aggiunto Rizzetto.

Ma quello del Tec non è stato l’unico nodo in commissione. La maggioranza, infatti, ha dovuto riscrivere parte dell’articolo 10 sui rinnovi contrattuali senza cedere all’indicazione della Lega di introdurre una retroattività automatica degli aumenti derivanti da rinnovi.

“Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori – si legge nel testo finale – le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi, nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro”.

“In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla naturale scadenza, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, alla variazione dell’Ipca-Nei, nella misura pari al 50% della stessa”, si legge ancora nell’emendamento approvato in commissione. (Public Policy)

continua – in abbonamento

GPA