Dl Sicurezza bis, cosa prevede il correttivo sui rimpatri approvato dal Senato

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di Marta Borghese

ROMA (Public Policy) – Con 83 voti favorevoli, 49 contrari e nessuna astensione, l’aula del Senato ha approvato mercoledì 3 giugno, il dl Sicurezza-bis o dl Rimpatri, correttivo del dl Sicurezza in materia di rimpatri volontari assistiti, su cui l’esame in commissione Affari costituzionali si era chiuso il 27 maggio con il conferimento del mandato al relatore Costanzo Della Porta (FdI) a riferire in aula.

Il provvedimento, in prima lettura al Senato, è stato ora trasmesso alla Camera e va convertito entro il 23 giugno. Trattandosi del correttivo al dl Sicurezza stabilito a seguito dei confronti con il Quirinale, il decreto si preannuncia comunque blindato: non ha subito modifiche neppure in prima lettura.

L’ARTICOLO DEL DL SICUREZZA DA CORREGGERE

Il decreto, si ricorda, era stato licenziato dal Cdm contestualmente alla conversione in legge del dl Sicurezza e i due provvedimenti erano stati sottoposti contemporaneamente al capo dello Stato, che aveva promulgato la legge e, contestualmente, emanato il decreto correttivo. L’obiettivo era infatti quello di correggere la disposizione, aggiunta durante l’iter nell’aula del Senato, con cui si prevedeva un compenso di 615 euro per i rappresentanti legali delle persone straniere che volessero aderire a un programma di rimpatri volontari assistiti, da erogarsi a rimpatrio effettuato, e una collaborazione con il Consiglio nazionale forense.

Aspetti immediatamente considerati incostituzionali con il passaggio alla Camera e su cui a sollevarsi era stato proprio lo stesso Cnf.

LA SOPPRESSIONE DEL RIFERIMENTO AL CNF, IL COMPENSO SVINCOLATO DALL’ESITO DELLA PROCEDURA

Il dl Sicurezza-bis si compone di un unico articolo e prevede la soppressione di ogni riferimento al Consiglio nazionale forense e alla rappresentanza legale. Il compenso previsto come incentivo ai rimpatri volontari (circa 615 euro, pari al contributo economico per le prime esigenze) verrà dunque riconosciuto “al rappresentante munito di mandato che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta” (e non “al rappresentante legale munito di mandato” come previsto dal dl licenziato dal Parlamento).

Altro nodo è quello dell’esito della procedura, aspetto rispetto al quale si erano sollevati da più parti – anche dal mondo della magistratura e dell’avvocatura – pesantissimi rilievi di costituzionalità. Nel testo si prevedeva infatti che il compenso fosse erogato “all’esito della partenza dello straniero”. Ora, nel decreto correttivo, si fa invece riferimento alla “conclusione del procedimento”.

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MAR