Energia elettrica, cosa prevede il dm di riforma delle accise

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ROMA (Public Policy) – Si compone di 24 articoli il decreto attuativo del dlgs di riforma delle accise, per quanto riguarda l’energia elettrica, approvato la settimana scorsa dal Mef.

Il provvedimento, firmato dal viceministro Maurizio Leo, aggiorna le regole operative per l’applicazione dell’accisa sull’energia elettrica e ne disciplina il calcolo, la dichiarazione e il versamento.

Il testo stabilisce in primis gli “adempimenti preventivi” a carico dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica, ai fini del “rilascio della licenza di esercizio o dell’autorizzazione ai soggetti che esercitano o meno un’officina”: tali soggetti dovranno denunciare preventivamente la loro attività di vendita o di consumo per uso proprio dell’energia elettrica all’Ufficio competente, indicando, tra le altre cose “i quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio o che si prevede di cedere a consumatori finali anche sulla base dei contratti di vendita stipulati fino al momento della presentazione della denuncia”, e se intendano o meno esercitare un’officina.

L’Ufficio competente verificherà la completezza dei dati contenuti nella denuncia e, per i soggetti che intendono esercitare un’officina, procederà alla verifica tecnica della stessa. Step successivo, sarà la determinazione dell’importo della cauzione sul pagamento dell’accisa nella misura “pari al 15 per cento dell’accisa annua calcolata in base ai dati comunicati nella medesima denuncia”: dai venditori, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno ceduti a consumatori finali; dai consumatori per uso proprio, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio; dai consumatori-venditori, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio e a quelli che si stima saranno ceduti a consumatori finali.

Solo a questo punto, a seguito della verifica dell’idoneità della cauzione prestata e riscontrato il versamento del diritto di licenza, l’Ufficio competente procederà al rilascio dell’autorizzazione o, nel caso in cui il soggetto eserciti un’officina, della licenza di esercizio. Il decreto fissa a 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia il termine massimo per la durata di tale procedimento di rilascio.

Il versamento dell’accisa relativa a ciascun semestre dovrà avvenire in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ogni mese del medesimo semestre nella misura pari: per i venditori, all’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente, per ciascun ambito territoriale in cui è consumata I’energia elettrica; per i consumatori per uso proprio, all’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente; per i consumatori-venditori, alla somma degli importi dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente e dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente, per ciascun ambito territoriale in cui è consumata l’energia elettrica.

I soggetti obbligati al versamento sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta. La dichiarazione deve essere presentata, esclusivamente in forma telematica, per ciascun anno, entro la fine del mese di settembre con riferimento al periodo d’imposta 1 gennaio-30 giugno, ed entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo con riferimento al periodo d’imposta 1 luglio- 31 dicembre. Il versamento delle somme a debito dovrà essere effettuato entro la fine del mese in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il provvedimento prevede che i venditori comunichino all’Ufficio competente, entro la fine di ciascun mese, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel mese precedente, suddivisi per destinazione d’uso. Nella stessa comunicazione, deve essere indicato anche l’importo della relativa accisa – si legge ancora nel testo – dove viene poi chiarito che tali disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026”. Spazio anche a nuove disposizioni sulle indicazioni da riportare in bollette. Il decreto prevede che siano indicate nelle fatture relative alla cessione di energia elettrica o nelle bollette di pagamento emesse nei confronti dei consumatori finali, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la fattura o la bolletta si riferisce con specifiche per quanto riguarda l’impiego, le aliquote di accisa applicate per ciascuno scaglione di consumo, l’eventuale esenzione o non applicazione dell’accisa qualora prevista per I’impiego indicato e l’accisa complessivamente applicata in relazione ai consumi.

Per quanto riguarda poi gli adempimenti cui sono tenuti i vettorianti, questi dovranno comunicare l’avvio della propria attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione alla sede legale. Nella comunicazione dovranno indicare la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale o la partita Iva, I’ubicazione della sede legale e del luogo in cui viene custodita la documentazione rilevante ai fini fiscali nonché il legale rappresentante o eventualmente quello negoziale.

I vettorianti dovranno poi presentare all’Adm, entro il mese di marzo di ciascun anno e in forma esclusivamente telematica, una dichiarazione riepilogativa nella quale sono indicati il proprio codice identificativo e il quantitativo di energia elettrica complessivamente trasportato rilevato nelle stazioni di misura nell’anno solare precedente a quello in cui la dichiarazione è presentata.

È “esente” dal pagamento dell’accisa “l’energia elettrica consumata nelle officine collegate stabilmente alla rete di distribuzione dell’energia elettrica costituite principalmente da impianti di accumulazione, aventi la finalità di garantire la capacità di produrre elettricità”.

Per l’energia elettrica, prodotta con impianti, aventi potenza disponibile superiore a 20 kw, azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, l’esenzione non viene applicata se la stessa energia elettrica è consumata al di fuori del sito di produzione o da soggetti diversi dall’autoproduttore.

Al fine poi dell’applicazione di aliquote di accisa ridotte o dell’esenzione dell’accisa sull’energia elettrica, il testo prevede che il consumatore finale che sottoscriva un contratto di fornitura di energia elettrica presenti al venditore o al consumatore-venditore una dichiarazione con la quale indica l’impiego cui l’energia elettrica è destinata nel luogo di fornitura.

L’applicazione dell’aliquota ridotta o dell’esenzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso di variazione del venditore o del consumatore-venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la dichiarazione, entro 60 giorni dalla variazione.

Qualora l’Ufficio competente ai fini dei controlli accerti che agli impieghi effettivamente riscontrati dell’energia elettrica non compete, per una parte o per la totalità dei consumi, l’aliquota ridotta o l’esenzione dall’accisa, provvede al recupero dell’eventuale maggiore accisa relativa agli impieghi accertati. (Public Policy) GIS