Le preferenze bocciate alla Camera sarebbero state un’anomalia tutta italiana

0

di Carmelo Palma*

ROMA (Public Policy) – Il destino della nuova legge elettorale, se non quello della legislatura, sembra oggi appeso all’esito del voto sull’emendamento in materia di preferenze bocciato ieri dalla Camera dei deputati

È vero che sarebbero bastati solo due voti in più per la sua approvazione (ci sono stati 187 favorevoli e 188 contrari), ma sono mancati all’appello i voti di un quinto degli eletti che, sulla carta, avrebbero dovuto votare a favore.

I gruppi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati a Montecitorio hanno rispettivamente 117, 57, 53 e 8 componenti. Anche senza contare i vannacciani di Futuro Nazionale, di questi complessivi 235 voti potenziali, ne sono mancati all’appello ben 48, assenti compresi.

Prescindendo però dal significato e dalle conseguenze di questa debacle della maggioranza, vale comunque la pena di capire, in base al confronto con la legislazione elettorale degli altri Paesi Ue, se il modo in cui si è sviluppata e presumibilmente continuerà la discussione su questo tema sia davvero rappresentativo di un dibattito più generale e comune a quasi tutte le democrazie di più solida tradizione o se rispecchi invece, come suggerisce l’analisi comparata, una delle tante anomalie del dibattito italiano sulla materia elettorale.

In Italia le preferenze sono state abolite sul piano nazionale dal 1994, ma sono rimaste il cuore della legislazione elettorale per Comuni, Regioni (con parziali eccezioni) e per il Parlamento europeo. 

Malgrado nella Prima Repubblica i documentati effetti del voto di preferenza sul funzionamento del sistema politico siano stati essenzialmente negativi – incentivo al voto di scambio, alla tutela delle rendite e a scelte di governo micro-particolaristiche; aumento delle spese elettorali e degli episodi di corruzione; “libanizzazione” e degenerazione organizzativa dei partiti – il voto di preferenza ha conservato un’immagine per lo più positiva, come meccanismo di legittimazione ottimale degli eletti da parte degli elettori. Le preferenze come il non plus ultra della rappresentatività democratica.

In realtà il voto di preferenza come l’abbiamo conosciuto in Italia nella Prima Repubblica è un meccanismo con pochissimi uguali nell’esperienza delle democrazie europee e anche quello che aveva proposto a inizio settimana la maggioranza aveva caratteri di sostanziale unicità.

La gran parte dei Paesi europei in cui è possibile esprimere un voto di preferenza adotta sistemi a lista semi-aperta, in cui le preferenze consentono a un candidato di scalare l’ordine della lista e quindi di migliorare la possibilità di elezione solo quando superino una certa soglia, in genere molto alta. Questo accade ad esempio in Svezia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. In questi Paesi il voto di preferenza è un correttivo residuale, non il principio guida del sistema elettorale. Per dirla in sintesi: la scelta dei partiti nella composizione delle liste conta più di quella dei singoli elettori.

Esistono poi sistemi a lista aperta, in cui l’ordine di elezione è dato dall’ordine delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista, ma in cui il voto di preferenza non è opzionale, bensì obbligatorio, perché non è previsto un autonomo voto di lista. Non si può votare insomma per il partito A, senza votare almeno un candidato del partito A. Questo sistema è in uso ad esempio in Finlandia e Polonia e ha poco a che fare con un sistema in cui il voto di lista, senza preferenze espresse, era in vaste aree territoriali italiane preponderante in termini numerici, come avveniva in Italia nella Prima Repubblica.

Vi sono poi esempi di legislazione elettorale flessibile che lasciano la possibilità a ciascun partito di optare per un sistema a lista bloccata o a lista aperta – è il caso della Danimarca – o che consentono agli elettori di esprimere preferenze non solo positive, ma anche negative – è il caso della Lettonia – o che consentono allo stesso elettore di esprimere preferenze per candidati di partiti diversi, come succede in Lussemburgo. Anche qui siamo lontani tanto dall’esperienza italiana passata, quanto da quella che si sarebbe voluta introdurre con l’emendamento bocciato ieri alla Camera.

Altri Paesi Ue infine votano con sistemi maggioritari, proporzionali o misti in cui vi sono collegi uninominali o liste bloccate, ma non c’è alcun tipo di voto di preferenza. Tra questi la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Germania, l’Ungheria e la Romania.

Un sistema elettorale proporzionale con preferenze comparabile a quello dell’Italia pre-1994 nell’Ue esiste solo in Grecia e a Cipro. Quello che si sarebbe voluto introdurre ieri alla Camera è proprio un unicum assoluto: ha un solo precedente, ma sempre in Italia, con l’Italicum (legge 52/2015) che prevedeva 100 collegi plurinominali con listini di quattro-cinque nomi, in cui il solo capolista era bloccato (e quindi era in ogni caso il primo eletto) e per gli altri candidati (cioè per gli eletti successivi al primo) si poteva esprimere una doppia preferenza, per candidati di genere diverso. L’Italicum venne poi dichiarato per alcune parti incostituzionale e sostituito dal cosiddetto Rosatellum (legge n. 165/2017), ma su questo punto – capolista bloccato e preferenze per gli altri candidati – passò indenne il vaglio della Consulta.

Per la maggioranza quindi ha rappresentato un usato costituzionalmente sicuro per perseguire il duplice obiettivo della salvaguardia di alcuni candidati e dell’apertura della competizione interna tra gli altri. Ma il tentativo, come abbiamo visto, non ha avuto successo.

Si può ovviamente sostenere che in fatto che in Italia fino al 1994 si sia votato e per il futuro qualcuno abbia proposto di votare con sistemi fondati su istituti sconosciuti in altre democrazie (pensiamo ai più sconosciuti di tutti: le coalizioni pre-elettorali e il premio di maggioranza) sia una peculiarità positiva e non un’anomalia negativa, come provare a cambiare la legge elettorale in ogni legislatura, spesso riuscendoci. Ma questo giudizio condiscendente sulle specificità e eccezionalità italiane non sembra suffragato dai fatti. (Public Policy)

@CarmeloPalma

*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato