di Carmelo Palma*
ROMA (Public Policy) – La discussione della (ennesima) nuova legge elettorale si è incagliata alla Camera tra scogli che non sono solo politici, interni ed esterni alla maggioranza, ma anche giuridici e questa settimana le delegazioni dei partiti, ciascuna con i propri tecnici, dovrebbero riunirsi per capire come procedere per superare le possibili obiezioni del Quirinale e in seguito della Corte costituzionale.
Alcuni dei problemi che sono stati sollevati sono risolvibili perché le possibili soluzioni non snaturano, né compromettono l’impianto complessivo della proposta. Altri sono invece intrinseci alla natura stessa del cosiddetto Stabilicum.
Partiamo dal più discusso e contestato. Il premio di maggioranza in cifra fissa – 70 seggi alla Camera e 35 al Senato – ha una rigidità che porta a conseguenze tra loro opposte e entrambe irragionevoli. Se la coalizione vincente raggiunge a malapena il 40% dei voti, la somma dei seggi ottenuti in via proporzionale e mediante il premio potrebbero essere insufficienti per arrivare a 201 seggi alla Camera e 101 al Senato o sufficienti solo ad assicurare una maggioranza risicatissima. Nell’ipotesi migliore, visto il tetto posto a 230 seggi alla Camera e 114 al Senato, il premio di maggioranza potrebbe portare fino al 57% dei seggi.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 2017 sul cosiddetto Italicum aveva ritenuto ragionevole un premio di maggioranza che portasse al 54% dei seggi la lista che avesse ottenuto il 40% dei voti, quindi un premio di maggioranza anche teoricamente superiore a quello previsto dallo Stabilicum (che col 40% dei voti molto difficilmente porterebbe al 54% dei seggi), ma non aveva stabilito, a differenza di quanto molti sostengono con un’interpretazione arbitraria, che il 54 o 55% fosse la soglia massima ammissibile per il premio di maggioranza. Nondimeno, questo non esclude che, nuovamente interpellata, la Corte possa ritenere eccessivo il sacrificio del principio di rappresentanza operato dalla Stabilicum e soprattutto contraddittorio un meccanismo che con l’obiettivo dichiarato di assicurare un premio di maggioranza potrebbe pure non assicurare una maggioranza di seggi alla coalizione vincente. Quindi, ciò consiglia alla maggioranza di rimodulare il premio previsto, con un meccanismo di tipo diverso e meno rigido.
Un altro punto problematico della legge potrebbe essere direttamente sacrificato, quello del doppio ballottaggio nazionale (uno per la Camera, uno per il Senato), previsto dove al primo turno non vi sia alcun partito o coalizione a superare il 40% e almeno due a superare il 35%.
La ragione per cui il ballottaggio non è previsto di default in caso di mancata aggiudicazione del premio di maggioranza al primo turno rimanda alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, che censurò l’Italicum proprio perché prevedeva che una lista potesse accedere al ballottaggio e vincerlo avendo ottenuto al primo turno un consenso molto esiguo, con una compressione sproporzionata della rappresentatività e dell’eguaglianza del voto.
Nell’Italicum, però, il ballottaggio era previsto solo per la Camera, in vista del superamento del bicameralismo paritario da parte della riforma costituzionale del Governo Renzi, poi bocciata dagli elettori. Rispetto al ballottaggio previsto dallo Stabilicum si può ragionevolmente obiettare che un ballottaggio distinto per Camera e Senato costituisce una contraddizione sistemica della logica del premio di maggioranza, visto che potrebbe dare luogo a maggioranze diverse a Montecitorio e Palazzo Madama (cosa teoricamente possibile anche con il premio di maggioranza assegnato al primo turno separatamente per Camera e Senato). Appare quindi molto più logico sacrificare il ballottaggio e prevedere una ripartizione puramente proporzionale dei seggi laddove non vi siano i presupposti per l’assegnazione del premio di maggioranza al primo turno.
Anche il tema del ballottaggio rimanda a uno degli aspetti più problematici dello Stabilicum, ma di una problematicità insuperabile e costitutiva della logica stessa della proposta: il premio di maggioranza nazionale al Senato. Durante la discussione della proposta che culminò nella legge 21 dicembre 2005, n. 270, nota come “Porcellum”, il premio di maggioranza nazionale al Senato, inizialmente previsto, fu accantonato – su esplicita richiesta dell’allora capo dello Stato, Ciampi – perché considerato in contrasto con l’articolo 57 della Costituzione, che dispone che “il Senato della Repubblica è eletto a base regionale”. Per questo il testo fu corretto trasformando il premio unico nazionale in una pluralità di premi regionali.
La successiva giurisprudenza – sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale – ha dichiarato illegittimo anche il premio di maggioranza regionale del Senato previsto dal Porcellum, ma perché non era subordinato (come del resto quello nazionale) a una soglia minima di voti al primo turno, non perché dovesse considerarsi illegittimo qualunque premio di maggioranza regionale in sé.
Come la versione iniziale del Porcellum, lo Stabilicum prevede che regionale non sia il sistema di elezione del Senato – cioè il meccanismo con cui i voti sono trasformati in seggi – ma solo il meccanismo di assegnazione dei seggi spettanti a ciascun partito o coalizione sulla base di un calcolo nazionale.
Con lo Stabilicum il legislatore torna ad avanzare la proposta bloccata nel 2005 ritenendo che anche la successiva giurisprudenza costituzionale, che ha valorizzato il principio della stabilità delle maggioranze, autorizzi una sorta di “reinterpretazione” dell’articolo 57 della Carta. Ma questo rimane un azzardo. Peraltro nella ratio dei costituenti, la democrazia parlamentare italiana era basata su un bicameralismo paritario anche se (o forse proprio perché) le due camere non erano elette con sistemi fotocopia, ma esprimevano un principio di rappresentatività diversa. In ogni caso, il premio di maggioranza nazionale al Senato – o altri meccanismi di “nazionalizzazione” del sistema di elezione di tutti o alcuni senatori – non è sacrificabile, pena lo snaturamento radicale dello Stabilicum. Simul stabunt, simul cadent.
Un ulteriore problema difficilmente risolvibile riguarda i candidati eletti grazie al premio di maggioranza. Formalmente le liste da cui si pescano gli eletti “premiali” della coalizione vincente sono circoscrizionali, in realtà nel meccanismo di riparto costituiscono un unico listone nazionale. Inoltre non sono eletti “premiali” nel senso che si aggiungono a quelli ottenuti dal partito o dalla coalizione vincente col riparto proporzionale. Il meccanismo è inverso: prima si assegna l’intero premio nazionale a chi abbia vinto e se la somma dei seggi del premio e di quelli proporzionali eccede il tetto dei 230 alla Camera e dei 114 al Senato, si tagliano gli ultimi seggi ottenuti in via proporzionale fino alla concorrenza del limite.
Questo significa non solo che l’assegnazione del premio è nazionale – si assegna sempre tutto il premio, in un’unica soluzione – ma che scatta al 100% anche in circoscrizioni dove il partito o la coalizione vincente abbia ottenuto pochissimi voti. In teoria la soluzione tecnica di questo problema sarebbe semplice – basta invertire il meccanismo di assegnazione tra seggi proporzionali e premiali – ma dal punto di vista politico è molto complicato perché il listone nazionale è quello in cui la coalizione potenzialmente vincente aggiusta i propri equilibri interni e solo questo meccanismo consente a ciascun partito di sapere in anticipo quanti seggi premiali avrà in caso di vittoria.
Infine c’è il tema delle liste bloccate, su cui è difficile comprendere quale giudizio attendersi dalla Consulta, sulla base delle precedenti pronunce. La Corte costituzionale non ha vietato in assoluto le liste bloccate, ma ne ha ammesso la compatibilità solo entro determinati limiti. Con la sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato illegittime le liste del Porcellum perché erano troppo lunghe e totalmente bloccate. Con l’Italicum si corse in parte ai ripari, perché ad essere bloccati erano solo i capilista; infatti la Corte con la sentenza n. 35 del 2017 ritenne legittimo il meccanismo, perché i candidati bloccati erano inseriti in collegi plurinominali di piccole dimensioni e accompagnati dalla possibilità di esprimere preferenze per gli altri candidati della lista. Con il Rosatellum la possibilità parziale di scelta diretta da parte degli elettori e non di elezione con lista bloccata riguardava un terzo degli eletti, quello dei collegi uninominali. Lo Stabilicum ritorna a un meccanismo per cui si procede con liste bloccate praticamente per tutti gli eletti delle circoscrizioni nazionali – ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige – anche se in collegi plurinominali più piccoli e con liste più corte del Porcellum. Basta quello per mettere in sicurezza il sistema dalle possibili censure della Consulta? Difficile dirlo.
In ogni caso, la soluzione tecnica di un ritorno almeno parziale alle preferenze, sulla scorta di quanto fatto con l’Italicum, darebbe maggiori garanzie in termini di ammissibilità. Questo, ovviamente prescindendo dalla possibilità concreta di trovare su questa mediazione una maggioranza parlamentare e anche dal valore democratico del voto di preferenza, che come si è già spiegato non è affatto più democratico di quello con liste bloccate e non casualmente non è utilizzato in quasi nessuna democrazia avanzata. (Public Policy)
@CarmeloPalma
*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato





