di Giuseppe Pastore
ROMA (Public Policy) – È stato licenziato la scorsa settimana, dal Consiglio dei ministri, il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali. “Questo è un passaggio importante perché avviamo il recepimento”, ha detto la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone.
“La direttiva entrerà in vigore dal 2 dicembre e noi siamo nei tempi stabiliti dall’Ue. Inoltre, il recepimento non si limita alla trasposizione delle norma contenute nella direttiva, ma costruire un modello nazionale coerente con l’AI Act e con la legge nazionale sull’intelligenza artificiale”, ha aggiunto Calderone.
Il provvedimento, si legge in una bozza, “introduce misure volte a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone fisiche che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo una crescita equa e sostenibile delle piattaforme digitali”.
Il testo approvato in via preliminare in Cdm fa espresso riferimento a “una dimensione antropocentrica dell’intelligenza artificiale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della trasparenza, della spiegabilità e della non discriminazione, assicurando in ogni caso la sorveglianza e l’intervento umano sui sistemi di monitoraggio automatizzati e sui sistemi decisionali automatizzati”. Tanto che le decisioni più delicate, come il licenziamento o la chiusura dell’account, dovranno essere adottate esclusivamente da un essere umano, pena la nullità dell’atto.
Il decreto legislativo si applica a tutte le piattaforme digitali che organizzano il lavoro in Italia, indipendentemente dalla loro sede legale, e riguarda “tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti, si ritiene che abbiano un contratto o rapporto di lavoro subordinato, ai lavoratori autonomi, a coloro che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa”.
LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE SCATTA DAL 2 DICEMBRE 2026
Il provvedimento, che dovrà passare al vaglio delle commissioni parlamentari competenti per i pareri, recupera il principio di subordinazione introdotto dal recente decreto 1° maggio, ma precisa che “costituiscono elementi di fatto, indicatori della direzione e controllo dell’esecuzione della prestazione del lavoro, l’organizzazione del lavoro da parte delle piattaforme digitali, la soggezione del lavoratore alle indicazioni e direttive specifiche impartite dalla piattaforma e relative ai contenuti della prestazione, alle modalità ed ai tempi di svolgimento della stessa”.
Inoltre, la corretta qualificazione della situazione occupazionale può essere accertata non solo in sede giudiziaria, ma anche amministrativa, nonché certificata dalle commissioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In ogni caso, la presunzione di subordinazione riguarderà solo i rapporti contrattuali instaurati a partire dal 2 dicembre 2026.
NECESSARIA SUPERVISIONE UMANA, LICENZIAMENTI NULLI SE FATTI DA IA
Le piattaforme devono garantire una supervisione umana costante sui sistemi automatizzati per valutarne l’impatto. “Le piattaforme di lavoro digitali sorvegliano ed effettuano, con cadenza almeno biennale, la valutazione dell’impatto delle decisioni individuali adottate o supportate da sistemi di monitoraggio automatizzati e da sistemi decisionali automatizzati”, recita la norma che prevede anche sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di valutazione di impatto.
Le piattaforme, inoltre, dovranno impiegare “risorse umane adeguate, dotate delle competenze tecniche, della formazione specifica e dell’autorità e autonomia necessarie per: svolgere una supervisione e una valutazione efficace dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio e di decisione automatizzati nei confronti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; intervenire al fine di rifiutare o modificare le decisioni automatizzate”.
Ma il passaggio cruciale del decreto legislativo è quello secondo il quale “ogni decisione che comporti la limitazione, sospensione, risoluzione o cessazione del rapporto contrattuale, la chiusura dell’account o altra misura che arrechi un pregiudizio equivalente nei confronti di una persona che svolge un lavoro tramite piattaforma digitale, è adottata esclusivamente da un essere umano“. In caso di violazione, quindi, “la decisione adottata è nulla“.
E, “nel caso in cui venga adottata o supportata da un sistema decisionale automatizzato una decisione che incide sul rapporto contrattuale o sulle condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, tali persone hanno diritto ad avere, dalle medesime piattaforme digitali o da chi gestisce il sistema automatizzato, ivi compreso l’intermediario, una spiegazione, in forma scritta, resa in modo semplice, chiaro, trasparente e comprensibile, entro 15 giorni dalla richiesta”. (Public Policy)
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