di Carmelo Palma*
ROMA (Public Policy) – Manca ancora la versione bollinata della “norma Roggero”, con cui il Governo aveva annunciato che avrebbe escluso il diritto al risarcimento per chiunque, compiendo gravi reati, avesse subito un danno da parte della persona offesa. La norma doveva rientrare nel disegno di legge in materia di sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio, di cui manca ancora il testo ufficiale, ma di cui circola una bozza che, da una parte, chiarisce come il Governo sembri intenzionato a procedere e, dall’altra parte, accresce i dubbi sulla sostenibilità di un’operazione legislativa decisamente azzardata.
Stando alla bozza in circolazione e di cui Public Policy ha preso visione, questo sarebbe l’intervento normativo congegnato dall’Esecutivo: “All’articolo 185 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ‘Le restituzioni e i risarcimenti di cui ai commi primo e secondo sono esclusi se la condotta costituente reato è stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della commissione di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628, 630 del codice penale’”.
Il Governo, insomma, non pensa di ridurre o azzerare i soli risarcimenti per i danni arrecati per eccesso colposo di legittima difesa (articolo 55 del codice penale), cioè quando la difesa opposta non sia proporzionata all’entità dell’offesa subita o la reazione ecceda nei mezzi la consistenza del pericolo. Si tratta, in questo caso, di un eccesso in cui colposamente – senza volontarietà – una vittima esercita un diritto oltre i limiti consentiti dalla causa di giustificazione; già oggi, inoltre, il risarcimento è diminuito in ragione del concorso del danneggiato, in virtù della condotta illecita, nella determinazione del danno subito.
Nella sostanza, il Governo non pensa semplicemente di cancellare i risarcimenti, ad esempio, per le lesioni colpose o, nella peggiore delle ipotesi, per l’omicidio colposo, quando la reazione, per quanto sproporzionata e con mezzi non adeguati, sia stata chiaramente di difesa rispetto a un pericolo attuale, come definito dall’articolo 52 del codice penale. Pretende, più radicalmente, di cancellare qualunque possibile risarcimento per qualunque reato compiuto dalla vittima “in occasione della commissione [ai suoi danni] di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628, 630 del codice penale”.
Con la novella dell’articolo 185 del codice penale, presente nella bozza del provvedimento, tutto ruota attorno alla formula: “in occasione della commissione”. Il che significa che qualunque danno, fosse pure la morte, volontariamente arrecato, al di fuori della legittima difesa, a chi abbia compiuto o tentato di compiere reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, furto in abitazione e furto con strappo, nonché rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione, in occasione della commissione dei suddetti reati, diventa non risarcibile, anche se la condotta che ha prodotto il danno rimane penalmente punibile.
Facendo un esempio concreto, in base a questa norma se la vittima di un tentato scippo o di una tentata rapina, anche dopo avere immobilizzato l’autore, decidesse di infierire sul suo corpo fino ad ucciderlo, non dovrebbe risarcire il danno della morte cagionata.
Se questa norma venisse approvata e superasse – cosa assai dubbia – ogni vaglio di legittimità Roggero resterebbe in carcere, ma le sue vittime e i relativi familiari non sarebbero risarciti. Si stabilirebbe cioè l’irrilevanza civilistica della giustizia privata, pur a fronte di una riconosciuta rilevanza penalistica. Basta questo a rendere oggettivamente arduo pensare che una norma di questa natura possa passare indenne al vaglio del Quirinale prima e della Corte costituzionale poi. (Public Policy)
@CarmeloPalma
*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato
(foto cc Palazzo Chigi)





