Dl Infrastrutture, le modifiche: dalle gare Intercity al Pnrr

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di Giada Scotto

ROMA (Public Policy) – È arrivato il 3 agosto in tarda serata, con 152 voti favorevoli, 82 voti contrari e 7 astenuti, il via libera dell’aula della Camera al dl Infrastrutture-Pnrr.

L’ok dell’assemblea è arrivato dopo vari slittamenti dovuti al confronto con la Commissione europea sul “nodo” delle procedure competitive per l’affidamento dei contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari intercity: nel testo base del provvedimento era prevista la possibilità di un lotto unico, su cui la Commissione aveva espresso perplessità, ritenendolo anticoncorrenziale.

Con un emendamento della commissione Bilancio, approvato in aula, viene cancellato dal testo qualsiasi riferimento al lotto unico e ripristinata la dicitura secondo cui i contratti di servizio sono “suddivisi in lotti appropriati e contendibili”.

Il dl è passato poi al Senato per l’approvazione definitiva senza modifiche.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono state le principali modifiche apportate al provvedimento nel corso del passaggio alla Camera.

SALTA RIFERIMENTO A LOTTO UNICO GARE INTERCITY

Via libera dell’aula all’emendamento presentato dalla commissione Bilancio che interviene sulle procedure competitive per l’affidamento dei contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari Intercity.

Il testo mira, come detto, a sciogliere il nodo che si era creato con la Commissione europea sulla divisione in uno o più lotti nelle procedure competitive per l’affidamento dei contratti di servizio relativi ai servizi Intercity.

La proposta emendativa della commissione sostituisce integralmente il primo comma dell’articolo 1 del decreto legge, con un nuovo testo che interviene sulla messa a disposizione del materiale rotabile senza invece tornare in alcun modo sulla questione dei lotti. In questo modo, salta automaticamente il passaggio del dl che prevedeva che i contratti di servizio “possono essere suddivisi in uno o più lotti” e risulta ripristinato il testo iniziale della Legge sulla concorrenza 2021 (su cui il dl voleva intervenire) che prevedeva che i contratti “sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili”.

Nel nuovo testo sparisce dunque qualsiasi riferimento al lotto unico.

Per quanto riguarda il materiale rotabile, l’emendamento prevede che “entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente con cadenza annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, incluso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l’esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario”.

Sulla base dei dati acquisiti, il Mit “predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi incluso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti” e “mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell’indizione della procedura” ai fini di “consentire ai potenziali concorrenti un’adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell’offerta e di garantire l’effettiva parità di trattamento”.

Il materiale rotabile di proprietà dello Stato sarà poi reso disponibile dal Mit “all’operatore entrante selezionato in base alla procedura”, garantendo “condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie”.

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@GiadaScotto

(foto cc Palazzo Chigi)