ROMA (Public Policy) – Il Governo è pronto a varare una riforma della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il veicolo normativo è quello di un disegno di legge di cui si discuterà lunedì in pre Cdm e che, secondo fonti vicine al dossier, potrebbe essere anche il canale per riproporre le norme sulla certificazione unica per la filiera della moda espunte dal ddl Pmi dopo le perplessità manifestate dalle opposizioni e da alcuni sindacati in merito alla possibilità che la certificazione potesse attenuare la responsabilità solidale dell’impresa committente.
Al netto dell’eventuale riproposizione di queste norme, il ddl sul tavolo dell’Esecutivo modifica il decreto legislativo 231 del 2001 e nascerebbe su impulso delle proposte elaborate dal tavolo tecnico istituito a giugno 2024 al ministero della Giustizia e coordinato da Giorgio Fidelbo, presidente di sezione della Corte di Cassazione. Il tavolo ha concluso i suoi lavori a ottobre 2025 formulando un’ipotesi di riforma sulla quale dovrebbe basarsi il disegno di legge che il Governo, dopo il passaggio in pre Cdm, potrebbe approvare martedì in Consiglio dei ministri.
Stando alla relazione conclusiva del tavolo, l’obiettivo della riforma sarebbe quello di “implementare la vocazione preventiva” del dlgs 231 in primis elevando la colpa di organizzazione ad elemento costitutivo dell’illecito dell’ente e superando l’inversione dell’onere probatorio nel caso di reato commesso da un soggetto apicale. Verrebbe quindi eliminata l’attuale distinzione tra reato commesso da soggetti apicali e da sottoposti: entrambe le ipotesi sarebbero abbracciate dalla colpa di organizzazione.
Nel dettaglio, la proposta elaborata dal tavolo stabilisce che “l’ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio” dai soggetti apicali quando “la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
La proposta, inoltre, definisce anche l’ossatura dei modelli di organizzazione da adottare prevedendo “procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo nelle piccole e medie imprese”. Nel caso in cui venga esclusa la responsabilità per “carenza di colpa di organizzazione”, sarebbe “comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”, aggiunge la proposta formulata dal tavolo.
La commissione Fidelbo, inoltre, ha evidenziato che “per le imprese il punto davvero critico riguarda il giudizio di idoneità del modello e la discrezionalità riservata al giudice penale per tale verifica”. Motivo per cui la proposta punta a valorizzare le “buone prassi” quali strumenti orientativi e conformativi della valutazione giudiziale rispetto all’idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
E anche se il modello dovesse essere valutato insufficiente, la proposta spinge per una sorta di “messa alla prova” dell’ente il quale potrà chiedere al giudice “un termine per eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero che hanno determinato o agevolato la commissione del reato”. La valutazione della proposta di riorganizzazione sarà quindi oggetto di un’apposita udienza all’esito della quale, se il giudice accoglie la richiesta, “dispone, con ordinanza, la sospensione del procedimento nonché delle misure cautelari eventualmente disposte e fissa il termine entro il quale deve essere realizzata l’integrazione del modello e adempiute le condotte riparatorie”.
Resta da vedere quanto della proposta del tavolo tecnico verrà recepito nel ddl che il Cdm si appresta ad approvare e nel quale, come accennato, potrebbe trovare spazio anche la certificazione unica per le imprese della moda. Un pacchetto normativo che la maggioranza aveva inserito lo scorso anno all’interno del ddl Pmi, ma che poi è stato stralciato in seconda lettura alla Camera esponendo così il testo a una terza lettura.
Sebbene l’obiettivo dichiarato era quello di istituire un sistema di certificazione della filiera produttiva per garantire legalità, tracciabilità e correttezza in materia di lavoro lungo tutta la catena produttiva, il rischio ravvisato è stato invece che la certificazione potesse rendere la società capofila non responsabile dell’omesso controllo. Il pacchetto di norme in questione, infatti, prevedeva che la capofila potesse “fruire degli effetti escludenti, in tema di responsabilità”, stabiliti dal dlgs 231 del 2001, “in conseguenza degli adempimenti relativi all’adozione del modello organizzativo finalizzato all’ottenimento della certificazione unica di conformità”. (Public Policy) GPA





